Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Disciplina della realizzazione dei lavori di opere e costruzioni - Obblighi di trasmissione documentale in capo al direttore dei lavori - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Assoluta genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato, che, in tema di realizzazione dei lavori rispetto a opere e costruzioni in zone soggette a rischio sismico, disciplinano gli obblighi di trasmissione documentale in capo al direttore dei lavori. Le censure formulate in riferimento ai parametri evocati sono caratterizzate da assoluta genericità.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 44  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 174  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte