Sentenza 198/1985 (ECLI:IT:COST:1985:198)
Massima numero 11018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  28/06/1985;  Decisione del  28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11019  11020


Titolo
SENT. 198/85 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI ANZIANITA' - DISTINZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - NUOVA DISCIPLINA DELLA MATERIA (PARITA' TRA LE DUE CATEGORIE) - NON SI APPLICA AI RAPPORTI ESAURITI - PERSISTENZA DELLA RILEVANZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - l 18 dicembre 1960, n. 1561, art. 1. - cst art. 3, comma primo.

Testo
Qualora la normativa sopravvenuta, sostitutiva di quella censurata, non si applichi ai rapporti esauriti, la rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale risulta immutata nei termini indicati nell'ordinanza di rimessione, per cui, nonostante lo ius superveniens, non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, essendo possibile esaminare nel merito il problema sottoposto al giudizio della Corte. (Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, sul calcolo della indennita' di anzianita' spettante agli impiegati privati, sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., nonostante che nelle more del giudizio sia sopravvenuta la legge 29 maggio 1982, n. 297 - la quale ha disposto una nuova disciplina della predetta indennita', adottando una diversa denominazione e apportandovi profonde trasformazioni nel metodo del calcolo e nei vari profili funzionali - posto che tale normativa non si applica, come testualmente si ricava dall'art. 5 della legge, ai rapporti esauriti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte