Sentenza 198/1985 (ECLI:IT:COST:1985:198)
Massima numero 11019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  28/06/1985;  Decisione del  28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11018  11020


Titolo
SENT. 198/85 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI ANZIANITA' - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE - TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE DEGLI IMPIEGATI - RISPETTO AGLI OPERAI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - CARATTERISTICHE DISTINTIVE E SITUAZIONI COMUNI AI LAVORATORI DI ENTRAMBE LE CATEGORIE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NELLA VALUTAZIONE DELLE PRIME - DIFFERENZIAZIONE GIUSTIFICATA IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LE DUE CATEGORIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 18 dicembre 1960, n. 1561, art. 1. - cst art. 3, comma primo.

Testo
Riguardo al problema relativo alla legittimita' di un trattamento differenziato tra impiegati ed operai sussiste, secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, una discrezionalita' normativa, la quale, mentre non permette una disciplina differenziata rispetto a situazioni e bisogni comuni ai lavoratori di entrambe le caegorie, consente pero' di porre delle discriminazioni se esse sono conseguenti a caratteristiche particolari del rapporto di lavoro considerato. Pertanto, nell'ipotesi che l'indennita' di anzianita' sia fissata in un contratto collettivo in misura diversa rispetto a quella stabilita per gli impiegati dalla legge 18 icembre 1960, n. 1561, e' da ritenere - considerando detta indennita' come retribuzione differita, in conformita' all'orientamento giurisprudenziale e della Corte e dei giudici ordinari - che la diversita' della disciplina non sia di per se' irrazionale, in quanto consente di determinare piu' realisticamente, rispetto ai singoli rapporti, la parte di retribuzione di cui il lavoratore (operaio) puo' sopportare la corresponsione differita, anche in relazione alle probabili e peculiari esigenze che potrebbero presentarsi alla fine del rapporto di lavoro. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della succitata legge n. 1561 del 1960, a norma del quale l'indennita' di anzianita' spettante agli impiegati privati deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilita' di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati, mentre analoga previsione non esiste per gli operai). - V., per fattispecie analoghe, S. nn. 18/1974; 117/1976; 136/1984. V., altresi', S. nn. 160/1971; 177/1975; 247/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte