Sentenza 198/1985 (ECLI:IT:COST:1985:198)
Massima numero 11020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
28/06/1985; Decisione del
28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 198/85 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - EQUIPARAZIONE TRA IMPIEGATI ED OPERAI - INCIDENZA SULLA PRECEDENTE NORMATIVA IN TEMA DI INDENNITA' DI ANZIANITA' - ESCLUSIONE - NATURA GIURIDICA DEL NUOVO ISTITUTO - TENDENZE DOTTRINARIE CONTRARIE AD ATTRIBUIRGLI CARATTERE RETRIBUTIVO.
SENT. 198/85 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - EQUIPARAZIONE TRA IMPIEGATI ED OPERAI - INCIDENZA SULLA PRECEDENTE NORMATIVA IN TEMA DI INDENNITA' DI ANZIANITA' - ESCLUSIONE - NATURA GIURIDICA DEL NUOVO ISTITUTO - TENDENZE DOTTRINARIE CONTRARIE AD ATTRIBUIRGLI CARATTERE RETRIBUTIVO.
Testo
L'equiparazione tra impiegati ed operai accolta, per quanto riguarda il "trattamento di fine rapporto", dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, non puo' avere incidenza sulla normativa di cui alla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, che la precede di oltre un ventennio, in quanto l'innovazione e' conseguente alla natura della materia, soggetta a continua evoluzione per il sopravvenire di nuove concezioni economico-sociali e di tecniche diverse, che hanno reso col tempo sempre piu' labile ed incerta la discriminazione tra impiegati ed operai, sicche' razionalmente il legislatore non l'ha ritenuta piu' idonea a fornire un valido criterio di distinzione in ordine al calcolo ed agli altri aspetti dell'indennita' di anzianita'. Inoltre e' dubbio che il carattere retributivo di tale indennita', il quale costituiva l'indispensabile presupposto della disciplina differenziata, possa essere con certezza riferito anche all'attuale "trattamento di fine rapporto", congegnato in maniera del tutto diversa, si' da indurre parte della dottrina a formulare nuove e diverse teorie sulla sua natura giuridica.
L'equiparazione tra impiegati ed operai accolta, per quanto riguarda il "trattamento di fine rapporto", dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, non puo' avere incidenza sulla normativa di cui alla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, che la precede di oltre un ventennio, in quanto l'innovazione e' conseguente alla natura della materia, soggetta a continua evoluzione per il sopravvenire di nuove concezioni economico-sociali e di tecniche diverse, che hanno reso col tempo sempre piu' labile ed incerta la discriminazione tra impiegati ed operai, sicche' razionalmente il legislatore non l'ha ritenuta piu' idonea a fornire un valido criterio di distinzione in ordine al calcolo ed agli altri aspetti dell'indennita' di anzianita'. Inoltre e' dubbio che il carattere retributivo di tale indennita', il quale costituiva l'indispensabile presupposto della disciplina differenziata, possa essere con certezza riferito anche all'attuale "trattamento di fine rapporto", congegnato in maniera del tutto diversa, si' da indurre parte della dottrina a formulare nuove e diverse teorie sulla sua natura giuridica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte