Sentenza 199/1985 (ECLI:IT:COST:1985:199)
Massima numero 11021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  28/06/1985;  Decisione del  28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 199/85. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO DI LAVORO DEL CITTADINO ITALIANO SORTO E SVOLTO IN GERMANIA - INFORTUNIO MORTALE - SUPERSTITI A CARICO DEL LAVORATORE - CORRESPONSIONE DI UNA RENDITA A NORMA DELLA LEGISLAZIONE TEDESCA - TRATTAMENTO DI MINORE FAVORE RISPETTO AD IDENTICA FATTISPECIE DISCIPLINATA DALLA LEGGE ITALIANA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DEL LAVORO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SOGGEZIONE, NELLA SPECIE, DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLA LEGGE TEDESCA - ININFLUENZA DI UNA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali (resa esecutiva con l 17 luglio 1954, n. 823), artt. 2 e 3. - cst artt. 3 e 35.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale qualora, ove anche si pervenisse alla dichiarazione d'illegittimita' della norma nazionale impugnata, rimarrebbe pur sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare nell'identico modo il rapporto di cui trattasi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di assicurazioni sociali, resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823 - in base ai quali, in caso di decesso per infortunio sul lavoro di un lavoratore italiano in Germania, si applica la norma della legislazione tedesca, che prevede che nulla piu' sia dovuto ai genitori a suo carico dal giorno in cui il lavoratore deceduto avrebbe compiuto, se fosse sopravvissuto, il trentacinquesimo anno di eta' - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., in quanto dette disposizioni non prevedono l'applicazione della eventuale legislazione italiana piu' favorevole, perche', quand'anche queste fossero dichiarate illegittime, trattandosi di rapporto di lavoro sorto e svoltosi in Germania, dovrebbe pur sempre applicarsi la legge tedesca stante il principio c.d. della "territorialita'" della normativa sociale, riconosciuto dai Paesi membri della CEE, il quale sancisce l'assoggettamento dei lavoratori alla legislazione dello Stato in cui lavorano e subiscono l'infortunio). - S. n. 122/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte