Ordinanza 200/1985 (ECLI:IT:COST:1985:200)
Massima numero 11022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  28/06/1985;  Decisione del  28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 200/85. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - INVALIDI PSICHICI - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 2 aprile 1968, n. 482, art. 5; l 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, ultimo comma. - cst artt. 3, 4, 35, 38 e 41.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38 e 41 Cost., dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude dal collocamento obbligatorio gli invalidi psichici, in quanto analoga questione, concernente lo stesso art. 5 l. n. 482/1968, e' stata gia' dichiarata inammissibile. Resta, pertanto, precluso l'esame della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata all'accoglimento della precedente, in riferimento agli artt. 4, 35, 38 e 41 Cost., dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente la disapplicazione della possibilita' di operare lo "scorrimento" tra le categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, norma abrogata con l'art. 1 sub 6/bis della legge 19 dicembre 1984, n. 863. - S. 52/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte