Sentenza 201/1985 (ECLI:IT:COST:1985:201)
Massima numero 11023
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
10/07/1985; Decisione del
10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11024
Titolo
SENT. 201/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE VENETO - MINIERE - TERRITORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO - NECESSITA', PER I LAVORI DI UTILIZZAZIONE, DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE - DISCONOSCIMENTO DEI POTERI DELLA REGIONE (VENETO) IN PROVVEDIMENTO DELL'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI PADOVA - ANNULLAMENTO. - provv dismi Padova. - dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, quarto comma.
SENT. 201/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE VENETO - MINIERE - TERRITORI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO - NECESSITA', PER I LAVORI DI UTILIZZAZIONE, DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE - DISCONOSCIMENTO DEI POTERI DELLA REGIONE (VENETO) IN PROVVEDIMENTO DELL'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI PADOVA - ANNULLAMENTO. - provv dismi Padova. - dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, quarto comma.
Testo
Nelle zone soggette (ai sensi dell'art. 1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267) a vincolo idrogeologico, per qualsiasi lavoro di trasformazione del suolo (come piu' volte affermato dalla giursprudenza amministrativa) e quindi anche per le opere di utilizzazione delle miniere, occorre l'autorizzazione forestale di cui all'art. 7 r.d. citato. Tale autorizzazione - che in virtu' del disposto dell'art. 69, quarto comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e' ora di competenza delle regioni - e' necessaria, per i lavori suddetti, anche quando sia stata accordata la concessione mineraria, non potendo questa ritenersi sostitutiva di quella. Spetta quindi alla Regione Veneto, laddove sia stato imposto il vincolo idrogeologico, il potere di autorizzazione alla esecuzione dei lavori per lo sfruttamento delle miniere esistenti nella Regione, e va percio' annullato l'ordine di esecuzione di lavori impartito, riguardo alla "Concessione mineraria Malga Ofra", in Comune di Recoaro Terme, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 381/382 del 22 gennaio 1983.
Nelle zone soggette (ai sensi dell'art. 1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267) a vincolo idrogeologico, per qualsiasi lavoro di trasformazione del suolo (come piu' volte affermato dalla giursprudenza amministrativa) e quindi anche per le opere di utilizzazione delle miniere, occorre l'autorizzazione forestale di cui all'art. 7 r.d. citato. Tale autorizzazione - che in virtu' del disposto dell'art. 69, quarto comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e' ora di competenza delle regioni - e' necessaria, per i lavori suddetti, anche quando sia stata accordata la concessione mineraria, non potendo questa ritenersi sostitutiva di quella. Spetta quindi alla Regione Veneto, laddove sia stato imposto il vincolo idrogeologico, il potere di autorizzazione alla esecuzione dei lavori per lo sfruttamento delle miniere esistenti nella Regione, e va percio' annullato l'ordine di esecuzione di lavori impartito, riguardo alla "Concessione mineraria Malga Ofra", in Comune di Recoaro Terme, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 381/382 del 22 gennaio 1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 69
co. 4