Sentenza 202/1985 (ECLI:IT:COST:1985:202)
Massima numero 11026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
10/07/1985; Decisione del
10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11025
Titolo
SENT. 202/85 B. ISTRUZIONE PENALE - PLURALITA' D'IMPUTATI - PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI IMPUTATI IN CASO DI REIEZIONE DI ALCUNA DELLE RICHIESTE DI PROSCIOGLIMENTO DEL P.M. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - pp art. 395, primo comma. - cst., art. 3.
SENT. 202/85 B. ISTRUZIONE PENALE - PLURALITA' D'IMPUTATI - PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI IMPUTATI IN CASO DI REIEZIONE DI ALCUNA DELLE RICHIESTE DI PROSCIOGLIMENTO DEL P.M. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - pp art. 395, primo comma. - cst., art. 3.
Testo
A norma dell'art. 152, primo comma, cod. proc. pen., norma di portata generalissima ed autentico principio base dell'ordinamento processuale penale, il giudice istruttore e' tenuto a dichiarare immediatamente - sia nel corso dell'istruzione formale sia subito dopo la formalizzazione dell'istruttoria senza nemmeno dover compiere atti di istruzione - la sussistenza di una qualsiasi fra le cause di non punibilita' elencate nel suddetto comma, allorche' ne risultino chiaramente gli estremi e gli sia, quindi, possibile darne adeguata motivazione. La natura di principio-base dell'ordinamento processuale penale della succitata norma, non consente di considerare le singole disposizioni della parte speciale, quali l'art. 395, primo comma, cod. proc. pen. - dettate dal legislatore per le sentenze di proscioglimento nelle singole fasi del giudizio - quali entita' a se' stanti, slegate dal contesto in cui sono inserite e sottratte alle incidenze derivanti dalle prescrizioni di carattere generale. Pertanto, non sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., per la dedotta ingiustificata disparita' di trattamento fra situazioni identiche, quali la situazione del coimputato reputato proscioglibile dall'organo requirente e dall'organo giudicante nell'ipotesi in cui il G.I. non accolga la richiesta di proscioglimento degli altri imputati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
A norma dell'art. 152, primo comma, cod. proc. pen., norma di portata generalissima ed autentico principio base dell'ordinamento processuale penale, il giudice istruttore e' tenuto a dichiarare immediatamente - sia nel corso dell'istruzione formale sia subito dopo la formalizzazione dell'istruttoria senza nemmeno dover compiere atti di istruzione - la sussistenza di una qualsiasi fra le cause di non punibilita' elencate nel suddetto comma, allorche' ne risultino chiaramente gli estremi e gli sia, quindi, possibile darne adeguata motivazione. La natura di principio-base dell'ordinamento processuale penale della succitata norma, non consente di considerare le singole disposizioni della parte speciale, quali l'art. 395, primo comma, cod. proc. pen. - dettate dal legislatore per le sentenze di proscioglimento nelle singole fasi del giudizio - quali entita' a se' stanti, slegate dal contesto in cui sono inserite e sottratte alle incidenze derivanti dalle prescrizioni di carattere generale. Pertanto, non sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., per la dedotta ingiustificata disparita' di trattamento fra situazioni identiche, quali la situazione del coimputato reputato proscioglibile dall'organo requirente e dall'organo giudicante nell'ipotesi in cui il G.I. non accolga la richiesta di proscioglimento degli altri imputati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte