Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Disciplina della realizzazione dei lavori - Obblighi di trasmissione documentale in capo al direttore dei lavori - Violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Disciplina della realizzazione dei lavori - Obblighi di trasmissione documentale in capo al direttore dei lavori - Violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato. Il nuovo comma 4, disponendo l'obbligo di trasmissione, da parte del direttore dei lavori, della sola «relazione di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2011», omette di precisare che l'obbligo si deve estendere anche ai documenti e informazioni che l'art. 65, comma 6, t.u. edilizia - evocato come parametro interposto in materia di del governo territorio - elenca alle lett. da a) a c), disponendo il loro deposito quali allegati alla relazione stessa, senza che tale omissione sia sanata dal successivo comma 5, il quale fornisce un'indicazione incompleta della documentazione da trasmettere allo sportello unico, e comunque non esattamente coincidente con quella prescritta dalla norma statale. (Precedente citato: sentenza n. 232 del 2017).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato. Il nuovo comma 4, disponendo l'obbligo di trasmissione, da parte del direttore dei lavori, della sola «relazione di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2011», omette di precisare che l'obbligo si deve estendere anche ai documenti e informazioni che l'art. 65, comma 6, t.u. edilizia - evocato come parametro interposto in materia di del governo territorio - elenca alle lett. da a) a c), disponendo il loro deposito quali allegati alla relazione stessa, senza che tale omissione sia sanata dal successivo comma 5, il quale fornisce un'indicazione incompleta della documentazione da trasmettere allo sportello unico, e comunque non esattamente coincidente con quella prescritta dalla norma statale. (Precedente citato: sentenza n. 232 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 44
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 174
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 65
co. 6