Sentenza 203/1985 (ECLI:IT:COST:1985:203)
Massima numero 11027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/07/1985;  Decisione del  10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11028


Titolo
SENT. 203/85 A. PENSIONI - IMPIEGO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - COMPUTABILITA' DEL SERVIZIO PRERUOLO - ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISCATTO - TERMINI DI DECADENZA (A DIFFERENZA DA QUANTO STABILITO PER IL DIRITTO A PENSIONE) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, primo comma. - cst. art. 3, primo comma.

Testo
Il diritto alla pensione, pur consistendo in prestazioni periodiche di denaro, e' considerato dalla vigente normativa come situazione finale e sottratta, quindi, alla conseguenza negativa astrattamente collegabile all'inerzia del titolare, in ragione delle esigenze di certezza e di stabilita' connesse alla sua funzione, attinente alla sopravvivenza della persona. A tali esigenze non contraddice il fatto che le vicende volte a determinare i presupposti di coesistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto alla pensione si svolgono entro dati limiti temporali, ne' che l'azionamento di tali vicende sia rimesso alla iniziativa dell'interessato, che si pone come esercizio di un distinto diritto strumentale, e che questo sia sottoposto a termine a pena di decadenza. Quindi, non e' irrazionale che, mentre il diritto a pensione e' imprescrittibile, il diritto al riscatto del periodo pre-ruolo sia assoggettato ad un termine di decadenza ne', dovendosi considerare i due diritti come ontologicamente diversi ed assoggettabili ad una differente disciplina, sussiste la violazione del principio di uguaglianza in relazione al fatto che la legge abbia sancito l'intangibilita' del diritto a pensione per i dipendenti destituiti a seguito di condanna penale o colpiti dalle piu' gravi sanzioni disciplinari (l. 8 giugno 1966, n. 424). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in parte qua, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte