Sentenza 203/1985 (ECLI:IT:COST:1985:203)
Massima numero 11028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
10/07/1985; Decisione del
10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11027
Titolo
SENT. 203/85 B. PENSIONI - IMPIEGO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - COMPUTABILITA' DEL SERVIZIO PRERUOLO - ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISCATTO - TERMINE DI DECADENZA - INCIDENZA SULLA EFFETTIVITA' DEL DIRITTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, primo comma. - cst artt. 36 e 38.
SENT. 203/85 B. PENSIONI - IMPIEGO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - COMPUTABILITA' DEL SERVIZIO PRERUOLO - ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISCATTO - TERMINE DI DECADENZA - INCIDENZA SULLA EFFETTIVITA' DEL DIRITTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, primo comma. - cst artt. 36 e 38.
Testo
L'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, puo' essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, sempre che cio' sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilita' dell'esercizio in parola: poiche' cio' non ricorre nel caso di specie (concernente il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti), ove si considerino la finalita' del limite (termine di decadenza stabilito, riguardo al riscatto del servizio preruolo, per accelerare le procedure di liquidazione della pensione) e la non breve durata del termine, deve essere ritenuta insussistente la dedotta violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in parte qua, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione).
L'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, puo' essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, sempre che cio' sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilita' dell'esercizio in parola: poiche' cio' non ricorre nel caso di specie (concernente il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti), ove si considerino la finalita' del limite (termine di decadenza stabilito, riguardo al riscatto del servizio preruolo, per accelerare le procedure di liquidazione della pensione) e la non breve durata del termine, deve essere ritenuta insussistente la dedotta violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in parte qua, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte