Sentenza 204/1985 (ECLI:IT:COST:1985:204)
Massima numero 11029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
10/07/1985; Decisione del
10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 204/85 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI ORDINARI - D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382, ART. 13, TERZO COMMA - NOMINA A PRESIDENTE DI CASSA DI RISPARMIO - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE NOMINE CONFERITE AI DOCENTI DI GRADO NON UNIVERSITARIO - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - dpr 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, terzo comma. - cst art. 3.
SENT. 204/85 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI ORDINARI - D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382, ART. 13, TERZO COMMA - NOMINA A PRESIDENTE DI CASSA DI RISPARMIO - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE NOMINE CONFERITE AI DOCENTI DI GRADO NON UNIVERSITARIO - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - dpr 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, terzo comma. - cst art. 3.
Testo
L'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con il prevedere che il professore ordinario e' collocato in aspettativa senza assegni, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, nel caso (previsto dal primo comma del citato articolo) di "nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici, a carattere nazionale, interregionale o regionale...", non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. per il differente trattamento fatto, per le stesse ipotesi, ai professori di grado non universitario i quali hanno diritto a percepire lo stipendio; e' infatti incongruente, la comparazione fra il trattamento economico del professore universitario posto in aspettativa, a quello del docente non universitario che, non essendo posto in aspettativa, continua ad insegnare e percio' a percepire il suo stipendio di pubblico dipendente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
L'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con il prevedere che il professore ordinario e' collocato in aspettativa senza assegni, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, nel caso (previsto dal primo comma del citato articolo) di "nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici, a carattere nazionale, interregionale o regionale...", non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. per il differente trattamento fatto, per le stesse ipotesi, ai professori di grado non universitario i quali hanno diritto a percepire lo stipendio; e' infatti incongruente, la comparazione fra il trattamento economico del professore universitario posto in aspettativa, a quello del docente non universitario che, non essendo posto in aspettativa, continua ad insegnare e percio' a percepire il suo stipendio di pubblico dipendente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte