Sentenza 204/1985 (ECLI:IT:COST:1985:204)
Massima numero 11030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
10/07/1985; Decisione del
10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 204/85 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI ORDINARI - ASSUNZIONE DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI ECONOMICI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI - NOMINA A PRESIDENTE DI CASSA DI RISPARMIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON RIFERIMENTO AL DIVERSO TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO DAGLI ENTI ASSUNTORI - QUESTIONE NON RIFERIBILE ALLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA. - dpr 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo comma. - cst art. 3, primo e secondo comma.
SENT. 204/85 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI ORDINARI - ASSUNZIONE DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI ECONOMICI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI - NOMINA A PRESIDENTE DI CASSA DI RISPARMIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON RIFERIMENTO AL DIVERSO TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO DAGLI ENTI ASSUNTORI - QUESTIONE NON RIFERIBILE ALLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA. - dpr 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo comma. - cst art. 3, primo e secondo comma.
Testo
Dal diverso trattamento fatto ai docenti chiamati alla presidenza d'istituti di credito di diritto pubblico, i quali ultimi - a differenza delle Casse di risparmio - possono attribuire compensi fissi ai loro amministratori e alle altre persone chiamate a cariche comportanti la prestazione di attivita' fisse, non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione da parte dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in quanto tale norma si limita a stabilire che i professori universitari sono collocati di ufficio in aspettativa senza assegni per la durata della carica o del mandato, e la differenza di trattamento deriva quindi dalla normativa regolante le Casse di risparmio, non dall'articolo impugnato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 primo e secondo comma, della Costituzione).
Dal diverso trattamento fatto ai docenti chiamati alla presidenza d'istituti di credito di diritto pubblico, i quali ultimi - a differenza delle Casse di risparmio - possono attribuire compensi fissi ai loro amministratori e alle altre persone chiamate a cariche comportanti la prestazione di attivita' fisse, non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione da parte dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in quanto tale norma si limita a stabilire che i professori universitari sono collocati di ufficio in aspettativa senza assegni per la durata della carica o del mandato, e la differenza di trattamento deriva quindi dalla normativa regolante le Casse di risparmio, non dall'articolo impugnato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 primo e secondo comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte