Sentenza 204/1985 (ECLI:IT:COST:1985:204)
Massima numero 11031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
10/07/1985; Decisione del
10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 204/85 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - PROFESSORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO - ASSUNZIONE DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI - FONDAMENTO - DIVIETO DI CUMULO TRA ATTIVITA' UNIVERSITARIA E ATTIVITA' PRESSO ENTI PUBBLICI STABILITO INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTANZA DEI SINGOLI ENTI PUBBLICI - ESIGENZE DI GENERICITA' ED ASTRATTEZZA DELLA NORMA LEGISLATIVA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - dpr 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo e terzo comma. - cst art. 3, primo e secondo comma, 36, 51 e 97.
SENT. 204/85 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - PROFESSORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO - ASSUNZIONE DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI - FONDAMENTO - DIVIETO DI CUMULO TRA ATTIVITA' UNIVERSITARIA E ATTIVITA' PRESSO ENTI PUBBLICI STABILITO INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTANZA DEI SINGOLI ENTI PUBBLICI - ESIGENZE DI GENERICITA' ED ASTRATTEZZA DELLA NORMA LEGISLATIVA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - dpr 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo e terzo comma. - cst art. 3, primo e secondo comma, 36, 51 e 97.
Testo
L'art. 13, primo e terzo comma, d.P.R. n. 328 del 1980, con lo stabilire che i professori universitari a tempo pieno nel caso di assunzione di cariche presso enti pubblici, sono collocati di ufficio in aspettativa senza assegni, afferma il principio del divieto di cumulo fra attivita' universitaria e attivita' presso enti pubblici indipendentemente dall'importanza dei singoli enti pubblici e, conseguentemente, dal maggiore o minore impegno richiesto per far fronte alle incombenze inerenti l'attivita' presso questi ultimi. La pretesa, che il legislatore stabilisca l'incompatibilita' di cui si tratta valutando e discriminando l'importanza dei singoli enti pubblici al fine di includerne alcuni e di escluderni altri dal regime di incompatibilita', non ha alcun fondamento di natura costituzionale e urta contro la naturale genericita' e astrattezza della norma legislativa che non puo' piegarsi a considerare singole e variabili fattispecie. Coinvolge inoltre un apprezzamento della discrezionalita' del legislatore nel valutare l'importanza da attribuire alle varie categorie di enti pubblici, che non trova ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo e terzo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 36, 51 e 97 della Costituzione).
L'art. 13, primo e terzo comma, d.P.R. n. 328 del 1980, con lo stabilire che i professori universitari a tempo pieno nel caso di assunzione di cariche presso enti pubblici, sono collocati di ufficio in aspettativa senza assegni, afferma il principio del divieto di cumulo fra attivita' universitaria e attivita' presso enti pubblici indipendentemente dall'importanza dei singoli enti pubblici e, conseguentemente, dal maggiore o minore impegno richiesto per far fronte alle incombenze inerenti l'attivita' presso questi ultimi. La pretesa, che il legislatore stabilisca l'incompatibilita' di cui si tratta valutando e discriminando l'importanza dei singoli enti pubblici al fine di includerne alcuni e di escluderni altri dal regime di incompatibilita', non ha alcun fondamento di natura costituzionale e urta contro la naturale genericita' e astrattezza della norma legislativa che non puo' piegarsi a considerare singole e variabili fattispecie. Coinvolge inoltre un apprezzamento della discrezionalita' del legislatore nel valutare l'importanza da attribuire alle varie categorie di enti pubblici, che non trova ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo e terzo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 36, 51 e 97 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte