Sentenza 205/1985 (ECLI:IT:COST:1985:205)
Massima numero 11032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  10/07/1985;  Decisione del  10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 205/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE ABRUZZO - REVOCA CON LEGGE REGIONALE DELLA DELEGA DI FUNZIONI ALLE PROVINCIE - SUCCESSIVE LEGGI REGIONALI DI CONFERIMENTO DI DELEGHE E SUBDELEGHE AGLI ENTI TERRITORIALI MINORI IN CONFORMITA' ALLA SOPRAVVENUTA NORMAZIONE STATALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - +lrab approvato il 22 dicembre 1975 e riapprovato il 16 marzo 1976 dal consiglio regionale d'Abruzzo. - cst art. 118, comma terzo.

Testo
Con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si e' operata una radicale modificazione dell'ambito delle funzioni delegabili dalle Regioni agli enti territoriali minori, ponendosi cosi' le premesse per la realizzazione di un piu' organico decentramento in attuazione della legge statale 22 luglio 1975, n. 382. In presenza della sopravvenuta normativa statale, dal contenuto cosi' fortemente innovatore, si deve prendere atto che la Regione Abruzzo, nel quadro cosi' ridefinito, dopo avere, con la legge 11 settembre 1979, n. 44, fissato "principi e modalita' per il conferimento di funzioni agli enti locali mediante delega e subdelega", ha attuato e sta attuando, con altra successiva legislazione di dettaglio (leggi regionali nn. 62 e 63 del 1979, 21 del 1980, 61 del 1982, 10 e 45 del 1983, 71 del 1984), deleghe e subdeleghe agli enti territoriali minori. Non puo' quindi piu' discutersi della legittimita' costituzionale della legge della stessa Regione Abruzzo, riapprovata il 16 marzo 1976, con la quale, peraltro, pur disponendosi la revoca di talune parziali funzioni amministrative conferite, con precedente legge, alle province, si preannunciava una nuova disciplina in materia. (Cessazione della materia del contendere, relativamente alla questione sollevata, nei confronti della legge regionale suddetta, in riferimento all'art. 118, terzo comma, della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118  co. 3

Altri parametri e norme interposte