Sentenza 206/1985 (ECLI:IT:COST:1985:206)
Massima numero 11033
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
10/07/1985; Decisione del
10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 206/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROVINCIA DI BOLZANO - PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI IN LINGUA TEDESCA E LADINA - CONVENZIONE FRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA R.A.I. - RICORSO PROVINCIALE PER ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZA - IMPUGNATIVA DI PROVVEDIMENTO NON MERAMENTE APPLICATIVO DI UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE NON IMPUGNATA NEI TERMINI - AMMISSIBILITA'. - dpr 9 dicembre 1975, n. 860. - lc 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2; l 11 marzo 1953, n. 87, art. 39.
SENT. 206/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROVINCIA DI BOLZANO - PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI IN LINGUA TEDESCA E LADINA - CONVENZIONE FRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA R.A.I. - RICORSO PROVINCIALE PER ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZA - IMPUGNATIVA DI PROVVEDIMENTO NON MERAMENTE APPLICATIVO DI UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE NON IMPUGNATA NEI TERMINI - AMMISSIBILITA'. - dpr 9 dicembre 1975, n. 860. - lc 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2; l 11 marzo 1953, n. 87, art. 39.
Testo
Pur essendo vero che la Provincia di Bolzano, nel contestare la competenza dello Stato a stipulare convenzioni con la R.A.I. concernenti i programmi radiotelevisivi e radiofonici in lingua tedesca, non ha impugnato l'art. 20 della l. 14 aprile 1975, n. 103 - che attribuisce allo Stato la suddetta competenza - ma solo il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860 (recante approvazione ed esecuzione della convenzione intercorsa fra la R.A.I. ed il Consiglio dei Ministri), e' anche vero che l'art. 48 della citata legge n. 103 del 1975 fa salve le disposizioni attributive di competenza alla Provincia di Bolzano in materia di servizi di telecomunicazioni. Di conseguenza, non puo' ritenersi che la censura sia stata mossa contro un provvedimento (d.P.R. n. 860 del 1975) meramente applicativo di una disposizione di legge non impugnata nei termini (art. 20 l. n. 103 del 1975) e pertanto il ricorso della Provincia di Bolzano deve essere ritenuto ammissibile.
Pur essendo vero che la Provincia di Bolzano, nel contestare la competenza dello Stato a stipulare convenzioni con la R.A.I. concernenti i programmi radiotelevisivi e radiofonici in lingua tedesca, non ha impugnato l'art. 20 della l. 14 aprile 1975, n. 103 - che attribuisce allo Stato la suddetta competenza - ma solo il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860 (recante approvazione ed esecuzione della convenzione intercorsa fra la R.A.I. ed il Consiglio dei Ministri), e' anche vero che l'art. 48 della citata legge n. 103 del 1975 fa salve le disposizioni attributive di competenza alla Provincia di Bolzano in materia di servizi di telecomunicazioni. Di conseguenza, non puo' ritenersi che la censura sia stata mossa contro un provvedimento (d.P.R. n. 860 del 1975) meramente applicativo di una disposizione di legge non impugnata nei termini (art. 20 l. n. 103 del 1975) e pertanto il ricorso della Provincia di Bolzano deve essere ritenuto ammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39