Sentenza 206/1985 (ECLI:IT:COST:1985:206)
Massima numero 11034
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/07/1985;  Decisione del  10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11033  11035  11036  11037  11038  11039


Titolo
SENT. 206/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROVINCIA DI BOLZANO - RADIOTELEVISIONE - GESTIONE NEL TERRITORIO PROVINCIALE - PROGRAMMI IN LINGUA TEDESCA E LADINA - CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA R.A.I. - ASSUNTA RIVENDICAZIONE DI UNA COMPETENZA GENERALE ED ESCLUSIVA IN MATERIA ALLA PROVINCIA SECONDO LO STATUTO E LE NORME DI ATTUAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE (LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA) PROVINCIALI - SONO LIMITATE ALLA TUTELA DELL'AUTOGESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - CONVENZIONE NELLA SPECIE NON INVASIVA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA - REIEZIONE DEL RICORSO. - dpr 9 dicembre 1975, n. 860, art. 3. - stta artt. 8, n. 4, 18 e 19; Norme di attuazione art. 7.

Testo
Dalla sola, pur innegabile, molteplicita' delle attribuzioni garantite alla Provincia di Bolzano dallo Statuto speciale in vigore e dalle norme di attuazione, non puo' desumersi il riconoscimento in suo favore di una competenza generale ed esclusiva nella materia delle diffusioni televisive e radiofoniche. A norma degli artt. 8, n. 4, dello Statuto e 7 delle norme di attuazione, sono bensi' assegnate alla Provincia, nell'ambito del territorio provinciale, per quel che concerne il servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive, quelle specifiche funzioni, gia' esercitate dal comitato istituito presso il Ministero delle Poste e telecomunicazioni, concernenti "la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc... dei programmi di radiodiffusione" circolare e la vigilanza sulla loro attuazione, ma tutte le altre funzioni, e cioe' quelle attinenti alla vigilanza sulla diffusione di notizie e di programmi informativi e quelle d'ordine tecnico, affidate dal decreto n. 428 del 1947 alla Commissione parlamentare avente il compito "dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obiettivita'informativa delle radiodiffusioni e al Ministero delle Poste e telecomunicazioni non risultano attribuite alla Provincia ne' dalle norme dello Statuto in vigore ne' dalle norme di attuazione. Tali superiori compiti risultano quindi riservati alla ristrutturata Commissione parlamentare. (Non spettanza alla Provincia di Bolzano la competenza a stipulare la convenzione con la R.A.I. concernente i programmi televisivi in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano). - S. nn. 50/1960, 225/1974, 148/1981 e 74/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 18

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 19

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 7

Altri parametri e norme interposte