Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Disciplina, mediante regolamenti, delle modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e verifica - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Disciplina, mediante regolamenti, delle modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e verifica - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, nonché, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l' art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 - limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lett. d), e), f), g) e i) - che disciplina i regolamenti regionali aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. Il testo dell'indicato art. 181 è stato nuovamente emendato dalla legge reg. Toscana n. 51 del 2020, che contiene ora l'espressa indicazione del necessario rispetto, da parte dell'emanando regolamento regionale, delle indicazioni contenute nelle linee guida medesime adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia. Tale ius superveniens ha certamente carattere satisfattivo delle doglianze statali; di talché, non essendo stato emanato nelle more alcun regolamento regionale in attuazione dell'art. 181, la disposizione regionale non ha trovato attuazione nella formulazione impugnata.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, nonché, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l' art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 - limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lett. d), e), f), g) e i) - che disciplina i regolamenti regionali aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. Il testo dell'indicato art. 181 è stato nuovamente emendato dalla legge reg. Toscana n. 51 del 2020, che contiene ora l'espressa indicazione del necessario rispetto, da parte dell'emanando regolamento regionale, delle indicazioni contenute nelle linee guida medesime adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia. Tale ius superveniens ha certamente carattere satisfattivo delle doglianze statali; di talché, non essendo stato emanato nelle more alcun regolamento regionale in attuazione dell'art. 181, la disposizione regionale non ha trovato attuazione nella formulazione impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 45
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 181
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte