Sentenza 206/1985 (ECLI:IT:COST:1985:206)
Massima numero 11038
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/07/1985;  Decisione del  10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11033  11034  11035  11036  11037  11039


Titolo
SENT. 206/85 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROVINCIA DI BOLZANO - RADIOTELEVISIONE - RITRASMISSIONE DEI PROGRAMMI ESTERI PROVENIENTI DALL'AREA CULTURALE TEDESCA E LADINA - RICHIESTA DELLA PROVINCIA DI ISTITUZIONE DI UNA TERZA RETE TELEVISIVA - REIEZIONE MINISTERIALE - COMPETENZA DELLA PROVINCIA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA IN MATERIA - NECESSITA' DI UN ESERCIZIO COORDINATO DEL POTERE DELLO STATO E DEL POTERE DELLA PROVINCIA - DINIEGO MINISTERIALE AVENTE NATURA DI MERO ESERCIZIO NEGATIVO DEL POTERE STATALE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO. - nota 18 maggio 1984 del Ministero delle Poste e telecomunicazioni. - dpr 1 novembre 1973, n. 691, art. 10.

Testo
Pur escludendosi la generale competenza rivendicata dalla Provincia di Bolzano in materia di diffusioni radiotelevisive, il potere ad essa riconosciuto dall'art. 10 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, di realizzare e gestire una propria rete di ripetitori, e quindi anche di completarla o di integrarla per renderla idonea agli scopi previsti, costituisce, anche dopo la "liberalizzazione" dei ripetitori risultante dalla sentenza n. 225/1974, una competenza costituzionalmente garantita difendibile mediante conflitto di attribuzione. Tuttavia, anche quando, a garanzia dell'autonomia provinciale, rispetto al potere dello Stato, si presenti la necessita' di un'intesa (o di un "concordamento") per evitare in materia l'interferenza di fatto tra le rispettive esplicazioni, o quando addirittura l'intesa (o il "concordamento") costituisca lo strumento istituzionalmente previsto per l'esercizio coordinato delle due potesta', a dar vita a una lesione dell'autonomia garantita non e' sufficiente (da parte dello Stato) un diniego implicito o esplicito in ragione del solo suo contenuto negativo, vale a dire un comportamento o un atto, che si esaurisca nel mero esercizio (negativo) del potere statale. Tanto piu' quando tale esercizio sia motivato con la ravvisata impossibilita', "al momento", di procedere a modificare degli attuali equilibri esistenti nel campo dell'utilizzazione delle bande di frequenza considerati in riferimento non solo all'ambito privato ma anche nell'ambito pubblico, vale a dire ad esigenze d'impiego non riconducibili a quelle dell'emittenza locale. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano in ordine alla nota 18 maggio 1984 del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, concernente il diniego all'integrazione della rete dei ripetitori per la ritrasmissione dei programmi esteri provenienti dall'area culturale tedesca e ladina).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  01/11/1973  n. 691  art. 10