Sentenza 206/1985 (ECLI:IT:COST:1985:206)
Massima numero 11039
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/07/1985;  Decisione del  10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11033  11034  11035  11036  11037  11038


Titolo
SENT. 206/85 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROVINCIA DI BOLZANO - RADIOTELEVISIONE - ISTITUZIONE, CON DELIBERAZIONE R.A.I., DELLA TERZA RETE TELEVISIVA - RICORSO PROPOSTO AVVERSO ATTO DI ENTE PRIVATO, NON IMPUTABILE ALLO STATO - INAMMISSIBILITA'. - deliberazione 16 dicembre 1977 del Consiglio di Amministrazione della R.A.I.. - dpr 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 4; dpr 1 novembre 1973, n. 691, artt. 7 e 9.

Testo
Non e' ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da una Regione nei confronti dello Stato, allorche' l'atto impugnato non provenga dallo Stato ne' sia a questo comunque direttamente imputabile. Il che non puo' dirsi, in materia di radiotelevisione, per atti propri della R.A.I. (concessionario del servizio) ente privato in quanto societa' per azioni. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano contro la deliberazione della R.A.I. in data 16 dicembre 1977, relativa all'istituzione della terza rete televisiva). - S. nn. 105/1968; 128/1968; 175/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  n.4

decreto del Presidente della Repubblica  01/11/1973  n. 691  art. 7  

decreto del Presidente della Repubblica  01/11/1973  n. 691  art. 9