Sentenza 207/1985 (ECLI:IT:COST:1985:207)
Massima numero 11040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
10/07/1985; Decisione del
10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 207/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - RADIOTELEVISIONE - GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO - COMPETENZA GENERALE ED ESCLUSIVA DELLO STATO - ATTRIBUZIONI SPECIFICHE DELLA PROVINCIA PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE BANDE DI FREQUENZA - COMPETENZA DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DI COMPETENZE GARANTITE ALLA PROVINCIA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 6 dicembre 1984, n. 807 conv. con modificazioni dalla l 4 febbraio 1985, n. 10. - stta artt. 3, terzo comma, 8, nn. 4, 18, 19 e 16; dpr 1 novembre 1973, n. 691, artt. 7, 8 e 10.
SENT. 207/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - RADIOTELEVISIONE - GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO - COMPETENZA GENERALE ED ESCLUSIVA DELLO STATO - ATTRIBUZIONI SPECIFICHE DELLA PROVINCIA PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE BANDE DI FREQUENZA - COMPETENZA DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DI COMPETENZE GARANTITE ALLA PROVINCIA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 6 dicembre 1984, n. 807 conv. con modificazioni dalla l 4 febbraio 1985, n. 10. - stta artt. 3, terzo comma, 8, nn. 4, 18, 19 e 16; dpr 1 novembre 1973, n. 691, artt. 7, 8 e 10.
Testo
Alla Provincia di Bolzano non spetta una competenza generale ed esclusiva in materia di servizio pubblico radiotelevisivo tale da comportare la sostituzione di essa allo Stato, ma solo specifiche competenze attribuitele dalle norme statutarie, le quali hanno il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche. In particolare, per quel che concerne l'assegnazione delle frequenze radioelettriche, l'art. 8 delle norme di attuazione dello Statuto, si limita a stabilire che la commissione istituita con il d.l.C.P.S. n. 428 del 1947 presso ogni sede di singola stazione trasmittente, sia composta, presso la sede R.A.I. di Bolzano, in modo che siano rappresentate le minoranze linguistiche mentre, circa i compiti della commissione, che sono solo quelli della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari con facolta' di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni modifiche e miglioramenti, nulla risulta innovato rispetto al citato d.l.C.P.S. n. 428 del 1947. Ne deriva che alla Provincia di Bolzano non e' consentito, nell'ambito del proprio territorio, di provvedere all'assegnazione delle frequenze radioelettriche. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, terzo comma, all'art. 8, nn. 4, 18 e 19, e all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' agli artt. 7, 8 e 10 delle relative norme di attuazione, dettate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, della questione di legittimita' costituzionale del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito nella l. 4 febbraio 1985, n. 10). - S. n. 206/1985.
Alla Provincia di Bolzano non spetta una competenza generale ed esclusiva in materia di servizio pubblico radiotelevisivo tale da comportare la sostituzione di essa allo Stato, ma solo specifiche competenze attribuitele dalle norme statutarie, le quali hanno il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche. In particolare, per quel che concerne l'assegnazione delle frequenze radioelettriche, l'art. 8 delle norme di attuazione dello Statuto, si limita a stabilire che la commissione istituita con il d.l.C.P.S. n. 428 del 1947 presso ogni sede di singola stazione trasmittente, sia composta, presso la sede R.A.I. di Bolzano, in modo che siano rappresentate le minoranze linguistiche mentre, circa i compiti della commissione, che sono solo quelli della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari con facolta' di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni modifiche e miglioramenti, nulla risulta innovato rispetto al citato d.l.C.P.S. n. 428 del 1947. Ne deriva che alla Provincia di Bolzano non e' consentito, nell'ambito del proprio territorio, di provvedere all'assegnazione delle frequenze radioelettriche. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, terzo comma, all'art. 8, nn. 4, 18 e 19, e all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' agli artt. 7, 8 e 10 delle relative norme di attuazione, dettate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, della questione di legittimita' costituzionale del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito nella l. 4 febbraio 1985, n. 10). - S. n. 206/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 691
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 691
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 691
art. 10