Ordinanza 208/1985 (ECLI:IT:COST:1985:208)
Massima numero 11041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  10/07/1985;  Decisione del  10/07/1985
Deposito del 15/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 208/85. PROCESSO PENALE - PRESCRIZIONE DEL REATO INTERVENUTA DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA MA PRIMA DEL SUO PASSAGGIO IN GIUDICATO - NON RILEVABILITA' IN SEDE DI ESECUZIONE - CONSEGUENZE - DISEGUAGLIANZE DI MERO FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - pp artt. 554, n. 3, 576 e 578. - cst art. 3.

Testo
Nell'ipotesi di prescrizione del reato verificatasi dopo la pronuncia della sentenza di condanna, ma prima che questa sia divenuta irrevocabile, la possibilita' di una declaratoria della prescrizione quale causa di estinzione del reato, non in sede di incidente di esecuzione, ma solo (secondo la giurisprudenza della Cassazione) in sede di giudizio di revisione, va riconosciuta come causa di inconvenienti in relazione al momento applicativo della norma, e quindi di diseguaglianze di mero fatto, non rilevanti ai fini del sindacato di costituzionalita'. (Manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 554, n. 3, 576, 578 del codice di procedura penale, in parte qua, in riferimento all'art. 3 della Costituzione). - Sulle c.d. disuguaglianze di mero fatto: S. n. 22/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte