Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43183  43184  43185  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Istanze di autorizzazione e di preavviso per l'inizio dei lavori - Disciplina transitoria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Assoluta genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale, al comma 1, detta in via transitoria l'applicabilità della nuova disciplina statale per gli interventi in zona sismica di cui all'art. 94-bis t.u. edilizia, distinguendo i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019 da quelli ancora da avviare, stabilendo che per i primi valgono le disposizioni regionali previgenti, attuative della disciplina del t.u. edilizia previgente. Le censure appaiono caratterizzate da assoluta genericità.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 73  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 94  bis