Sentenza 212/1985 (ECLI:IT:COST:1985:212)
Massima numero 11049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  11/07/1985;  Decisione del  11/07/1985
Deposito del 22/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11048  11050


Titolo
SENT. 212/85 B. IMPIEGO PUBBLICO - RETRIBUZIONE - DIRIGENTI DI RICERCA E RICERCATORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - INQUADRAMENTO ECONOMICO - GARANZIA DEI DIRITTI QUESITI ATTRAVERSO LO STRUMENTO PEREQUATIVO DELL'ASSEGNO "AD PERSONAM", ANZICHE' ATTRAVERSO L'ATTRIBUZIONE DI TANTI PERIODICI AUMENTI DI STIPENDIO - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - l 7 agosto 1973, n. 519, artt. 64, primo comma, e 66. - cst art. 3.

Testo
Nessuna illegittimita' puo' essere ravvisata nel fatto che, riguardo al nuovo inquadramento nella stessa carriera di appartenenza dei dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanita', si sia provveduto a garantire i diritti quesiti attraverso lo strumento perequativo dell'assegno ad personam (pensionabile, ma riassorbibile e non computabile ai fini della tredicesima e dello straordinario), anziche' attraverso l'attribuzione di tanti aumenti periodici del nuovo stipendio iniziale, quanti occorrono per assicurare uno stipendio di importo pari a quello precedentemente fruito, o ad esso immediatamente superiore. Atteso che tale congegno, introdotto con il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 12, comma terzo, concerne la diversa ipotesi del "passaggio di carriera" presso la stessa o diversa amministrazione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 64, primo comma, e 66 legge 7 agosto 1973, n. 519, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte