Sentenza 212/1985 (ECLI:IT:COST:1985:212)
Massima numero 11050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  11/07/1985;  Decisione del  11/07/1985
Deposito del 22/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11048  11049


Titolo
SENT. 212/85 C. IMPIEGO PUBBLICO - DIRIGENTI DI RICERCA E RICERCATORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - INQUADRAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO RITENUTO IRRAGIONEVOLMENTE INFERIORE RISPETTO A QUELLO DEI DIRIGENTI STATALI - INSUSSISTENZA - NON EQUIPARABILITA' CON IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI UNIVERSITARI - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - l 7 agosto 1973, n. 519, artt. 64, primo comma, e 66. - cst art. 3.

Testo
I dati di riferimento che consentono di porre un limite alla "permanente discrezionalita' del legislatore" nel distinguere il trattamento retributivo nonostante il corrispondente livello di carriera fra due diverse funzioni statali sono quelli gia' affermati nella sent. 219 del 1975 e precisamente: 1) che sussista, per un notevole arco di tempo, di una uniforme ripetizione di un giudizio di valore che esprima equivalenza fra le diverse categorie; 2) che tale equivalenza non si riferisca al solo livello funzionale di carriera, ma si sostanzi nel profilo di un "identico vertice di coefficiente o parametro terminale". Tuttavia, nessuno di tali dati e' riscontrabile nei riguardi dei dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanita'a causa della notevole incertezza nella identificazione del "tertium comparationis" indicato dal legislatore, senza alcuna chiarezza, ora nella dirigenza statale e ora nei professori universitari; ne' sussistono i termini di equivalenza dell'identico parametro terminale che solo per la legge 11 luglio 1980, n. 312 - non applicabile al caso di specie perche' ad esso successiva - potrebbe essere ravvisato in quello dei professori universitari; mentre, se si riferisce al confronto con la dirigenza, nessuna parita' economica puo' essere ritenuta sussistente. (Non fondatezza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 64, primo comma, e 66 legge 7 agosto 1973, n. 519 in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte