Sentenza 214/1985 (ECLI:IT:COST:1985:214)
Massima numero 11052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/07/1985; Decisione del
11/07/1985
Deposito del 22/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11053
Titolo
SENT. 214/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO - OPERE PUBBLICHE - DISCIPLINA "EX NOVO", CON LEGGE STATALE, DI MATERIA GIA' OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE REGIONALE - INSERIMENTO DI NORME DI DETTAGLIO NELLA LEGGE STATALE - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 3 gennaio 1978, n. 1. - cst art. 117; dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 79, 80 e 87.
SENT. 214/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO - OPERE PUBBLICHE - DISCIPLINA "EX NOVO", CON LEGGE STATALE, DI MATERIA GIA' OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE REGIONALE - INSERIMENTO DI NORME DI DETTAGLIO NELLA LEGGE STATALE - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 3 gennaio 1978, n. 1. - cst art. 117; dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 79, 80 e 87.
Testo
In una materia, come quella delle opere pubbliche, in cui le Regioni a statuto ordinario godono di competenza legislativa ripartita, la sussistenza di una precedente regolamentazione regionale non impedisce allo Stato di esercitare la potesta', istituzionalmente spettantegli, di ridisciplinarla. Neppure e' necessario che la legge dello Stato contenga solo disposizioni di principio, essendo invece consentito l'inserimento anche di norme puntuali di dettaglio, efficaci soltanto per il tempo in cui la regione non abbia ancora provveduto ad adeguare la normativa di sua competenza ai nuovi principi dettati dal Parlamento. Rispettosa di tali limiti e' quindi la legge 3 gennaio 1978, n. 1, che prevede una serie di misure intese esclusivamente ad accelerare le procedure ed i modi di attuazione delle opere pubbliche dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali, al fine di eliminare gli inconvenienti insistentemente lamentati in materia di lavori pubblici e incidenti sulla politica economica generale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della citata legge, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 Cost., 79, 80 e 87 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
In una materia, come quella delle opere pubbliche, in cui le Regioni a statuto ordinario godono di competenza legislativa ripartita, la sussistenza di una precedente regolamentazione regionale non impedisce allo Stato di esercitare la potesta', istituzionalmente spettantegli, di ridisciplinarla. Neppure e' necessario che la legge dello Stato contenga solo disposizioni di principio, essendo invece consentito l'inserimento anche di norme puntuali di dettaglio, efficaci soltanto per il tempo in cui la regione non abbia ancora provveduto ad adeguare la normativa di sua competenza ai nuovi principi dettati dal Parlamento. Rispettosa di tali limiti e' quindi la legge 3 gennaio 1978, n. 1, che prevede una serie di misure intese esclusivamente ad accelerare le procedure ed i modi di attuazione delle opere pubbliche dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali, al fine di eliminare gli inconvenienti insistentemente lamentati in materia di lavori pubblici e incidenti sulla politica economica generale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della citata legge, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 Cost., 79, 80 e 87 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 79
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 80
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 87