Sentenza 216/1985 (ECLI:IT:COST:1985:216)
Massima numero 11056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/07/1985; Decisione del
11/07/1985
Deposito del 22/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11057
Titolo
SENT. 216/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI - EQUIPARAZIONE ALLE OPERE DESTINATE ALLA DIFESA MILITARE - VIOLAZIONE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA PROVINCIALE IN MATERIA URBANISTICA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - l 5 febbraio 1985 n. 16. - stta art. 3, 8, n. 5, e 16.
SENT. 216/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI - EQUIPARAZIONE ALLE OPERE DESTINATE ALLA DIFESA MILITARE - VIOLAZIONE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA PROVINCIALE IN MATERIA URBANISTICA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - l 5 febbraio 1985 n. 16. - stta art. 3, 8, n. 5, e 16.
Testo
Sebbene ai Carabinieri siano attribuite funzioni di polizia, e' anche vero che essi, unitamente alle altre truppe, concorrono alla difesa militare dello Stato; trattandosi quindi di un vero e proprio corpo militare, le loro sedi costituiscono beni strumentali non solo per il servizio di polizia ma anche per tutte le altre attivita' di ogni formazione armata dello Stato. Di conseguenza, poiche' l'art. 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino Alto Adige, prescrive che nella pianificazione urbanistica bisogna tener conto delle esigenze della difesa nazionale, la equiparazione delle sedi dell'Arma dei Carabinieri alle opere destinate alla difesa militare, operata con la legge 6 febbraio 1985, n. 16, rientra nel condizionamento e limite che tali esigenze pongono in materia alla potesta` delle Province autonome. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della l. 6 febbraio 1985 n. 16, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 8, n. 5, e 16 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il T.A.A. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).
Sebbene ai Carabinieri siano attribuite funzioni di polizia, e' anche vero che essi, unitamente alle altre truppe, concorrono alla difesa militare dello Stato; trattandosi quindi di un vero e proprio corpo militare, le loro sedi costituiscono beni strumentali non solo per il servizio di polizia ma anche per tutte le altre attivita' di ogni formazione armata dello Stato. Di conseguenza, poiche' l'art. 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino Alto Adige, prescrive che nella pianificazione urbanistica bisogna tener conto delle esigenze della difesa nazionale, la equiparazione delle sedi dell'Arma dei Carabinieri alle opere destinate alla difesa militare, operata con la legge 6 febbraio 1985, n. 16, rientra nel condizionamento e limite che tali esigenze pongono in materia alla potesta` delle Province autonome. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della l. 6 febbraio 1985 n. 16, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 8, n. 5, e 16 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il T.A.A. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte