Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Istanze di autorizzazione e di preavviso per l'inizio dei lavori - Disciplina transitoria - Violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Istanze di autorizzazione e di preavviso per l'inizio dei lavori - Disciplina transitoria - Violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che regola in via transitoria l'applicabilità della nuova disciplina statale agli interventi in zona sismica di cui all'art. 94-bis t.u. edilizia, distinguendo i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019 da quelli ancora da avviare, stabilendo che per i primi valgono le disposizioni regionali previgenti, attuative della disciplina del t.u. edilizia previgente. In questo modo, la norma impugnata dal Governo ha preteso di graduare, sia pur indirettamente, l'immediata entrata in vigore di norme statali contenenti (nuovi) principi fondamentali delle materie della protezione civile e del governo del territorio, ricorrendo all'inserimento di norme intertemporali che il legislatore statale ha scelto di non inserire. Una tale facoltà di graduazione dell'immediata vigenza di norme statali contenenti principi fondamentali in materie di competenza concorrente - peraltro in difformità dal principio generale tempus regit actum, che impone alle pubbliche amministrazioni di tener conto, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, anche delle norme sopravvenute nel corso del procedimento - esorbita dalle competenze regionali.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che regola in via transitoria l'applicabilità della nuova disciplina statale agli interventi in zona sismica di cui all'art. 94-bis t.u. edilizia, distinguendo i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019 da quelli ancora da avviare, stabilendo che per i primi valgono le disposizioni regionali previgenti, attuative della disciplina del t.u. edilizia previgente. In questo modo, la norma impugnata dal Governo ha preteso di graduare, sia pur indirettamente, l'immediata entrata in vigore di norme statali contenenti (nuovi) principi fondamentali delle materie della protezione civile e del governo del territorio, ricorrendo all'inserimento di norme intertemporali che il legislatore statale ha scelto di non inserire. Una tale facoltà di graduazione dell'immediata vigenza di norme statali contenenti principi fondamentali in materie di competenza concorrente - peraltro in difformità dal principio generale tempus regit actum, che impone alle pubbliche amministrazioni di tener conto, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, anche delle norme sopravvenute nel corso del procedimento - esorbita dalle competenze regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 73
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 94 bis