Sentenza 217/1985 (ECLI:IT:COST:1985:217)
Massima numero 11058
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  11/07/1985;  Decisione del  11/07/1985
Deposito del 22/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11059  11060


Titolo
SENT. 217/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE TOSCANA - RICORSO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE - OMESSA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE - ININFLUENZA SULL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
L'art. 46, lett. H, dello statuto per la Regione Toscana prevede che nel proporre conflitto di attribuzione la Giunta regionale deve informare il Consiglio regionale; tuttavia l'omissione, verificatasi nella specie, non costituisce motivo di inammissibilita' del ricorso, risolvendosi in una mera irregolarita' in quanto la detta comunicazione, concernendo i rapporti interni fra i due organi regionali, non puo' considerarsi come requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo inerente all'atto introduttivo del giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 81    co. 2