Sentenza 217/1985 (ECLI:IT:COST:1985:217)
Massima numero 11059
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  11/07/1985;  Decisione del  11/07/1985
Deposito del 22/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11058  11060


Titolo
SENT. 217/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE TOSCANA - DEDOTTA VIOLAZIONE DI ATTRIBUZIONE REGIONALE NON PREVISTA DIRETTAMENTE DA NORME COSTITUZIONALI, MA DA DISPOSIZIONI INTEGRATIVE O ESECUTIVE DI ESSE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE.

Testo
Nel caso in cui, in un conflitto fra Stato e Regione, venga dedotta la violazione di un'attribuzione non direttamente prevista da norme costituzionali, il relativo ricorso deve ritenersi ammissibile se il parametro del giudizio puo' essere integrato da norme esecutive o integrative di norme formalmente costituzionali. (Come, nella specie, quella dell'art. 81, secondo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamata nel ricorso della Regione Toscana per conflitto sorto in seguito a nota della Prefettura di Livorno riguardo alla sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto penale dell'Isola della Gorgona). - S. nn. 82/1958, 120/1966, 81/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 81    co. 2