Sentenza 217/1985 (ECLI:IT:COST:1985:217)
Massima numero 11060
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/07/1985; Decisione del
11/07/1985
Deposito del 22/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 217/85 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE TOSCANA - LAVORI PUBBLICI - RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO PENALE DELLA GORGONA - ORDINANZA DEL SINDACO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO RIVOLTA AL SINDACO DAL PREFETTO DI LIVORNO - INIDONEITA' DELL'ATTO PREFETTIZIO A DAR VITA AD UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 217/85 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE TOSCANA - LAVORI PUBBLICI - RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO PENALE DELLA GORGONA - ORDINANZA DEL SINDACO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO RIVOLTA AL SINDACO DAL PREFETTO DI LIVORNO - INIDONEITA' DELL'ATTO PREFETTIZIO A DAR VITA AD UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Il provvedimento con cui il Prefetto di Livorno ha definito viziata da assoluta carenza di potere l'ordinanza del Sindaco della stessa citta' n. 42 del 7 ottobre 1980, con cui veniva ordinata la sospensione dei lavori di ristrutturazione del carcere giudiziario della Gorgona, non puo' essere considerato atto invasivo della competenza regionale da parte dello Stato e non puo' quindi dare vita ad un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione non esistendo alcun contrasto con quest'ultima. Nel caso di specie, infatti, e' stata posta in discussione solo la legittimita' della sospensione dei lavori ordinata dal Sindaco, il cui accertamento rientra nella cognizione del giudice amministrativo. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato in proposito nei confronti dello Stato dalla Regione Toscana).
Il provvedimento con cui il Prefetto di Livorno ha definito viziata da assoluta carenza di potere l'ordinanza del Sindaco della stessa citta' n. 42 del 7 ottobre 1980, con cui veniva ordinata la sospensione dei lavori di ristrutturazione del carcere giudiziario della Gorgona, non puo' essere considerato atto invasivo della competenza regionale da parte dello Stato e non puo' quindi dare vita ad un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione non esistendo alcun contrasto con quest'ultima. Nel caso di specie, infatti, e' stata posta in discussione solo la legittimita' della sospensione dei lavori ordinata dal Sindaco, il cui accertamento rientra nella cognizione del giudice amministrativo. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato in proposito nei confronti dello Stato dalla Regione Toscana).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 87
co. 2