Sentenza 219/1985 (ECLI:IT:COST:1985:219)
Massima numero 11062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
12/07/1985; Decisione del
12/07/1985
Deposito del 25/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/85 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPORTAZIONE DI ACQUAVITE - IMPOSTA DI CONGUAGLIO - CONFIGURABILITA' DI ELEMENTI IDONEI PER UNA PRONUNCIA SUL MERITO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 14 agosto 1954, n. 676; dpr 23 agosto 1960, n. 905. - cst artt. 11, 3 e 53.
SENT. 219/85 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPORTAZIONE DI ACQUAVITE - IMPOSTA DI CONGUAGLIO - CONFIGURABILITA' DI ELEMENTI IDONEI PER UNA PRONUNCIA SUL MERITO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 14 agosto 1954, n. 676; dpr 23 agosto 1960, n. 905. - cst artt. 11, 3 e 53.
Testo
Non costituisce motivo di inammissibilita' il fatto che la questione di legittimita' costituzionale relativa al trattamento fiscale, in relazione alle disposizioni del GATT reso esecutivo in Italia con l. 5 aprile 1950, n. 295, dell'acquavite di importazione e di quella nazionale, sia stata, nel caso, sollevata (in riferimento agli artt. 11, 3 e 53 Cost.) nei confronti dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, nella parte in cui sottopongono ad imposta di conguaglio le acquaviti estere, anziche' nei riguardi della "globalita'" dell'imposizione. Il complesso degli oneri fiscali concernenti per un verso l'acquavite italiana e per l'altro quella importata, viene infatti in rilievo nella questione, ma e' la previsione del tributo che ha specifica funzione del conguaglio - contenuta nelle disposizioni impugnate e da applicarsi nel giudizio a quo - ad essere investita, direttamente ed esclusivamente, dalle censure formulate.
Non costituisce motivo di inammissibilita' il fatto che la questione di legittimita' costituzionale relativa al trattamento fiscale, in relazione alle disposizioni del GATT reso esecutivo in Italia con l. 5 aprile 1950, n. 295, dell'acquavite di importazione e di quella nazionale, sia stata, nel caso, sollevata (in riferimento agli artt. 11, 3 e 53 Cost.) nei confronti dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, nella parte in cui sottopongono ad imposta di conguaglio le acquaviti estere, anziche' nei riguardi della "globalita'" dell'imposizione. Il complesso degli oneri fiscali concernenti per un verso l'acquavite italiana e per l'altro quella importata, viene infatti in rilievo nella questione, ma e' la previsione del tributo che ha specifica funzione del conguaglio - contenuta nelle disposizioni impugnate e da applicarsi nel giudizio a quo - ad essere investita, direttamente ed esclusivamente, dalle censure formulate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte