Sentenza 219/1985 (ECLI:IT:COST:1985:219)
Massima numero 11063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
12/07/1985; Decisione del
12/07/1985
Deposito del 25/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/85 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPORTAZIONE DI ACQUAVITE - IMPOSTA DI CONGUAGLIO - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI PARITA' TRIBUTARIA STABILITO NEL TRATTATO GATT - IRRILEVANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 14 agosto 1954, n. 676; dpr 23 agosto 1960, n. 905. - cst art. 11.
SENT. 219/85 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPORTAZIONE DI ACQUAVITE - IMPOSTA DI CONGUAGLIO - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI PARITA' TRIBUTARIA STABILITO NEL TRATTATO GATT - IRRILEVANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 14 agosto 1954, n. 676; dpr 23 agosto 1960, n. 905. - cst art. 11.
Testo
Il trattato GATT e' solo un accordo tariffario e commerciale e la regola, in esso posta, del pari trattamento tributario dei prodotti, non e' assistita da alcun titolo per valere come criterio di raffronto nei riguardi della legge ordinaria. Inoltre, la legge di esecuzione del GATT non puo' essere assimilata, sul piano delle fonti interne, a quella emanata per conferire efficacia interna al Trattato di Roma, la quale ultima, in conformita' ed adempimento dell'art. 11 Cost., ha autorizzato la limitazione dei poteri sovrani dello Stato. Percio' il GATT non puo' essere assunto a parametro per contestare la legittimita' costituzionale delle norme di leggi nazionali che sottopongono ad imposta di conguaglio le acquaviti estere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, in parte qua, in riferimento all'art. 11 della Costituzione) - S. n. 96/1982.
Il trattato GATT e' solo un accordo tariffario e commerciale e la regola, in esso posta, del pari trattamento tributario dei prodotti, non e' assistita da alcun titolo per valere come criterio di raffronto nei riguardi della legge ordinaria. Inoltre, la legge di esecuzione del GATT non puo' essere assimilata, sul piano delle fonti interne, a quella emanata per conferire efficacia interna al Trattato di Roma, la quale ultima, in conformita' ed adempimento dell'art. 11 Cost., ha autorizzato la limitazione dei poteri sovrani dello Stato. Percio' il GATT non puo' essere assunto a parametro per contestare la legittimita' costituzionale delle norme di leggi nazionali che sottopongono ad imposta di conguaglio le acquaviti estere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, in parte qua, in riferimento all'art. 11 della Costituzione) - S. n. 96/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte