Sentenza 219/1985 (ECLI:IT:COST:1985:219)
Massima numero 11064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  12/07/1985;  Decisione del  12/07/1985
Deposito del 25/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11062  11063


Titolo
SENT. 219/85 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPORTAZIONE DI ACQUAVITI ESTERE - IMPOSTA DI CONGUAGLIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI ED ESTERI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 14 agosto 1954, n. 676; dpr 23 agosto 1960, n. 905. - cst artt. 3 e 53.

Testo
Dalla circostanza che il vino destinato alla produzione di acquavite nazionale e' esonerato dall'IGE, non puo' farsi discendere l'irrazionalita' dell'imposta di conguaglio prevista per le acquaviti estere che verrebbero in tal guisa ad essere sottoposte ad un piu' oneroso trattamento tributario. Infatti, l'eguaglianza del carico tributario deve essere valutata raffrontando il coacervo delle imposizioni - nel sistema applicativo dell'IGE che e' imposta plurifase - che attengono cosi' al prodotto interno che a quello importato. Se si considera la somma degli oneri gravante sull'acquavite nazionale durante l'intero arco della lavorazione ci si rende conto che la norma che sottopone ad imposta di conguaglio l'acquavite di produzione estera, svolge correttamente la funzione di eguagliare il trattamento tributario fra prodotti di importazione ed interni. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui sottopongono ad imposta di conguaglio le acquaviti di importazione). - S. n. 96/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte