Sentenza 221/1985 (ECLI:IT:COST:1985:221)
Massima numero 11066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
12/07/1985; Decisione del
12/07/1985
Deposito del 25/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 221/85. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI AUTONOMI IN AGRICOLTURA - ESCLUSIONE DAL TRATTAMENTO DI INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI NEL SETTORE INDUSTRIALE ED AI LAVORATORI DIPENDENTI NEL SETTORE AGRICOLO - GIUSTIFICAZIONE CON IL DIVERSO GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 30 giugno 1965, n. 1124, art. 205, lett. a) e c), e 213. - cst artt. 3 e 38.
SENT. 221/85. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI AUTONOMI IN AGRICOLTURA - ESCLUSIONE DAL TRATTAMENTO DI INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI NEL SETTORE INDUSTRIALE ED AI LAVORATORI DIPENDENTI NEL SETTORE AGRICOLO - GIUSTIFICAZIONE CON IL DIVERSO GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 30 giugno 1965, n. 1124, art. 205, lett. a) e c), e 213. - cst artt. 3 e 38.
Testo
Anche se il legislatore, con la l. 10 maggio 1982, n. 251 - che non puo' trovare applicazione nell'ambito dei giudizi a quibus - ha esteso ai lavoratori del settore agricolo il trattamento riservato ai lavoratori del settore industriale, consistente nel diritto alla indennita' per inabilita' temporanea assoluta conseguente ad infortunio, in considerazione del sempre maggiore uso di macchinari in agricoltura, la preesistente diversita' di trattamento, nel d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fra i lavoratori autonomi del settore industriale e quelli del settore agricolo trovava adeguata e ragionevole giustificazione nel differente livello di rischio che caratterizzava gli ambienti ed i mezzi propri dei processi lavorativi del settore agricolo rispetto a quelli del settore industriale e propriamente, poi, nel fatto che i mezzi meccanici, come causa del differente livello di rischio, trovavano scarso impiego nel settore agricolo rispetto a quello industriale. Ne' appare sussistente la denunciata disparita' di trattamento fra i lavoratori autonomi ed i lavoratori dipendenti nell'ambito dello stesso settore agricolo trovando essa giustificazione nel fatto che l'infortunio incide diversamente sui rispettivi redditi. La scelta dei tempi per una possibile e completa parificazione delle suddette situazioni - parificazione poi attuata con la citata legge n. 251 del 1982 - e' comunque da ritenersi demandata alla discrezionalita' del legislatore. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 205, lett. a) e c), e 213 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprendevano i soci di cooperative agricole di lavoro fra gli aventi diritto alla indennita' per inabilita' temporanea assoluta, nonche' nella parte in cui non comprendevano fra gli aventi diritto alla detta indennita' i coltivatori diretti e le loro mogli). - S. n. 262/1976.
Anche se il legislatore, con la l. 10 maggio 1982, n. 251 - che non puo' trovare applicazione nell'ambito dei giudizi a quibus - ha esteso ai lavoratori del settore agricolo il trattamento riservato ai lavoratori del settore industriale, consistente nel diritto alla indennita' per inabilita' temporanea assoluta conseguente ad infortunio, in considerazione del sempre maggiore uso di macchinari in agricoltura, la preesistente diversita' di trattamento, nel d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fra i lavoratori autonomi del settore industriale e quelli del settore agricolo trovava adeguata e ragionevole giustificazione nel differente livello di rischio che caratterizzava gli ambienti ed i mezzi propri dei processi lavorativi del settore agricolo rispetto a quelli del settore industriale e propriamente, poi, nel fatto che i mezzi meccanici, come causa del differente livello di rischio, trovavano scarso impiego nel settore agricolo rispetto a quello industriale. Ne' appare sussistente la denunciata disparita' di trattamento fra i lavoratori autonomi ed i lavoratori dipendenti nell'ambito dello stesso settore agricolo trovando essa giustificazione nel fatto che l'infortunio incide diversamente sui rispettivi redditi. La scelta dei tempi per una possibile e completa parificazione delle suddette situazioni - parificazione poi attuata con la citata legge n. 251 del 1982 - e' comunque da ritenersi demandata alla discrezionalita' del legislatore. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 205, lett. a) e c), e 213 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprendevano i soci di cooperative agricole di lavoro fra gli aventi diritto alla indennita' per inabilita' temporanea assoluta, nonche' nella parte in cui non comprendevano fra gli aventi diritto alla detta indennita' i coltivatori diretti e le loro mogli). - S. n. 262/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte