Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Accertamento di conformità in sanatoria, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Necessità di doppia conformità tecnica, sia al momento della domanda che dell'intervento - Omessa previsione - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. l'art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce il comma 2 dell'art. 182 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale disciplina la procedura per l'accertamento di conformità in sanatoria per interventi in zone sismiche, rinviando, mediante il richiamo al precedente comma 1, alla disciplina generale dell'accertamento di conformità di cui all'art. 209 della stessa legge regionale. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio della "doppia conformità" degli interventi oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria. Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 182 deriva infatti una situazione di incertezza, per il destinatario della norma, se la conformità alla normativa tecnica debba intendersi quale "doppia conformità" - tanto al momento della realizzazione dell'intervento, quanto a quello della presentazione della domanda - come inderogabilmente richiesto dalla legislazione statale, ovvero quale mera conformità al momento della presentazione della domanda; né essa può ritenersi eliminata dalla norma generale di cui all'art. 209 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che prevede espressamente la doppia conformità, costituendo la disposizione di cui all'art. 182 lex specialis rispetto al successivo art. 209.
La regola della doppia conformità vale anche per la normativa antisismica, costituendo, per gli interventi in zona sismica, un principio fondamentale delle materie del governo del territorio e della protezione civile. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019 e n. 101 del 2013).