Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43185  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Accertamento di conformità in sanatoria, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Necessità di doppia conformità tecnica, sia al momento della domanda che dell'intervento - Omessa previsione - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. l'art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce il comma 2 dell'art. 182 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale disciplina la procedura per l'accertamento di conformità in sanatoria per interventi in zone sismiche, rinviando, mediante il richiamo al precedente comma 1, alla disciplina generale dell'accertamento di conformità di cui all'art. 209 della stessa legge regionale. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio della "doppia conformità" degli interventi oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria. Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 182 deriva infatti una situazione di incertezza, per il destinatario della norma, se la conformità alla normativa tecnica debba intendersi quale "doppia conformità" - tanto al momento della realizzazione dell'intervento, quanto a quello della presentazione della domanda - come inderogabilmente richiesto dalla legislazione statale, ovvero quale mera conformità al momento della presentazione della domanda; né essa può ritenersi eliminata dalla norma generale di cui all'art. 209 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che prevede espressamente la doppia conformità, costituendo la disposizione di cui all'art. 182 lex specialis rispetto al successivo art. 209.

La regola della doppia conformità vale anche per la normativa antisismica, costituendo, per gli interventi in zona sismica, un principio fondamentale delle materie del governo del territorio e della protezione civile. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019 e n. 101 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 46  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 182  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte