Sentenza 222/1985 (ECLI:IT:COST:1985:222)
Massima numero 11067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/07/1985; Decisione del
12/07/1985
Deposito del 25/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 222/85. PROCESSO PENALE - SENTENZE DI CONDANNA DELL'IMPUTATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLA PARTE CIVILE - MANCATA PREVISIONE DELLA COMPENSAZIONE, PER GIUSTI MOTIVI, DELLE SPESE PROCESSUALI, FRA IMPUTATO E PARTE CIVILE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA RISPETTO ALL'ANALOGA AZIONE NEL PROCESSO CIVILE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - pp art. 489, ultimo comma. - cst art. 3.
SENT. 222/85. PROCESSO PENALE - SENTENZE DI CONDANNA DELL'IMPUTATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLA PARTE CIVILE - MANCATA PREVISIONE DELLA COMPENSAZIONE, PER GIUSTI MOTIVI, DELLE SPESE PROCESSUALI, FRA IMPUTATO E PARTE CIVILE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA RISPETTO ALL'ANALOGA AZIONE NEL PROCESSO CIVILE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - pp art. 489, ultimo comma. - cst art. 3.
Testo
L'azione civile riparatoria inserita nel processo penale, pur non perdendo le sue caratteristiche sostanziali di azione civile per la tutela diretta di un interesse privato, viene tuttavia assoggettata dal legislatore, nel codice di procedura penale, ad una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dell'analoga azione esercitata in sede civile. Da tale circostanza non puo' farsi tuttavia discendere una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversita' fra il processo civile e il processo penale e' di per se' sufficiente ad escludere la sussistenza di una ingiustificata disparita' di trattamento. Inoltre la mancata previsione della compensazione fra imputato e parte civile delle spese processuali e' giustificata anche dall'esigenza di non frapporre remore alla costituzione del danneggiato, anche in vista dell'apporto che la sua partecipazione puo' dare alla dialettica del processo penale e quindi all'accertamento della responsabilita' penale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 108/1970; 206/1971; 39/1982.
L'azione civile riparatoria inserita nel processo penale, pur non perdendo le sue caratteristiche sostanziali di azione civile per la tutela diretta di un interesse privato, viene tuttavia assoggettata dal legislatore, nel codice di procedura penale, ad una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dell'analoga azione esercitata in sede civile. Da tale circostanza non puo' farsi tuttavia discendere una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversita' fra il processo civile e il processo penale e' di per se' sufficiente ad escludere la sussistenza di una ingiustificata disparita' di trattamento. Inoltre la mancata previsione della compensazione fra imputato e parte civile delle spese processuali e' giustificata anche dall'esigenza di non frapporre remore alla costituzione del danneggiato, anche in vista dell'apporto che la sua partecipazione puo' dare alla dialettica del processo penale e quindi all'accertamento della responsabilita' penale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 108/1970; 206/1971; 39/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte