Ordinanza 223/1985 (ECLI:IT:COST:1985:223)
Massima numero 11068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  12/07/1985;  Decisione del  12/07/1985
Deposito del 25/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 223/85. LOCAZIONE - AFFITTO DI IMMOBILE ADIBITO AD ALBERGO E AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI AFFITTUARI - IUS SUPERVENIENS - RIDEFINIZIONE DELLA MATERIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO. - l 27 luglio 1978 n. 398 artt. 27, terzo comma, 69, sesto e settimo comma, 71; l 21 febbraio 1977, n. 28 articolo unico, terzo comma; dl 28 ottobre 1977, n. 778 art. 1; dl 30 marzo 1978, n. 77, art. 1; dl 24 giugno 1978, n. 298, art. 1; l 27 gennaio 1963, n. 29, artt. 1 e 4. - cst artt. 3 e 35.

Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus affinche' procedano secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, commi 9 septies e octies, introdotti dalla legge di conversione 5 aprile 1985, n. 118, ad un nuovo esame della rilevanza: a) della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 27, terzo comma, richiamato dai successivi artt. 67 e 71, e dell'art. 69, sesto e settimo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392, nonche' dell'articolo unico l. 21 febbraio 1977, n. 28, dell'art. 1 d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (conv. nella l. 23 dicembre 1977, n. 928), dell'art. 1 d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (conv. nella l. 24 maggio 1978, n. 220) e dell'art. 1 d.l. 24 giugno 1978, n. 298, a norma dei quali e' esclusa, per i contratti di affitto di azienda alberghiera, la applicabilita' della disciplina, consistente in una tutela particolarmente intensa, dettata a favore dell'affittuario di immobile destinato ad albergo, "anche se ammobiliato"; b) della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963, n. 19, i quali attribuiscono al conduttore che abbia iniziato l'attivita', il diritto a compenso per la perdita dell'avviamento solo nel caso di cessazione dell'affitto di immobile destinato all'esercizio di impresa commerciale e non anche nel caso di cessazione dell'affitto di azienda. Infatti, la normativa sopravvenuta, dispone: "Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attivita' alberghiera sia iniziata dal conduttore"; norma questa che "si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte