Ordinanza 224/1985 (ECLI:IT:COST:1985:224)
Massima numero 11070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
12/07/1985; Decisione del
12/07/1985
Deposito del 25/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11069
Titolo
ORD. 224/85 B. PLURALITA' DI PARTECIPI NEL REATO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE EX ART. 114 COD. PEN. NEI CASI PREVEDUTI NELL'ART. 112 COD. PEN. - INCONFERENTE RICHIAMO ALLA NORMA ASSUNTA A PARAMETRO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - cp art. 114, secondo comma. - cst art. 27, terzo comma.
ORD. 224/85 B. PLURALITA' DI PARTECIPI NEL REATO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE EX ART. 114 COD. PEN. NEI CASI PREVEDUTI NELL'ART. 112 COD. PEN. - INCONFERENTE RICHIAMO ALLA NORMA ASSUNTA A PARAMETRO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - cp art. 114, secondo comma. - cst art. 27, terzo comma.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.. L'art. 27, terzo comma, Cost. (concernente il fine rieducativo della pena) in riferimento al quale la questione e' stata sollevata, appare infatti del tutto fuori causa, all'art. 27 potendosi nel caso far richiamo, se mai, solo per quanto riguarda il non invocato primo comma (secondo il quale la responsabilita' penale e' personale) e, quanto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen., solo per quella di cui al n. 1, nell'eventualita' - peraltro rarissima a verificarsi - che il concorrente ignori la partecipazione al reato di un numero di persone superiore a cinque.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.. L'art. 27, terzo comma, Cost. (concernente il fine rieducativo della pena) in riferimento al quale la questione e' stata sollevata, appare infatti del tutto fuori causa, all'art. 27 potendosi nel caso far richiamo, se mai, solo per quanto riguarda il non invocato primo comma (secondo il quale la responsabilita' penale e' personale) e, quanto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen., solo per quella di cui al n. 1, nell'eventualita' - peraltro rarissima a verificarsi - che il concorrente ignori la partecipazione al reato di un numero di persone superiore a cinque.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte