Ordinanza 225/1985 (ECLI:IT:COST:1985:225)
Massima numero 11071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/07/1985;  Decisione del  12/07/1985
Deposito del 25/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 225/85. PROCESSO PENALE - LIBERTA' PERSONALE - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - ASSUNTA INAPPLICABILITA' DELLE NORME SUL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' AL RITO MILITARE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - pp artt. 263 bis e 263 ter; l 12 agosto 1982, n. 532, art. 25. - cst art. 3, primo comma, e 24, secondo comma.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis, 263 ter cod. proc. pen. e 25 l. 12 agosto 1982, n. 532 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma - sotto il profilo che, essendo nell'intento del legislatore differenziare, quanto alla composizione, il giudice competente al riesame dei provvedimenti restrittivi da quello competente nel merito, la nuova normativa sarebbe di difficile applicazione al rito militare ispirato invece alla regola della costante identita' fra i due giudici - in quanto identica questione, proposta negli stessi termini, e' stata gia' dichiarata infondata. - S. n. 50 del 9 febbraio 1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte