Sentenza 226/1985 (ECLI:IT:COST:1985:226)
Massima numero 11072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente REALE - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
11/10/1985; Decisione del
11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 226/85. EDILIZIA E URBANISTICA - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - PROCEDIMENTO - AVVISO DI DEPOSITO NEL FOGLIO ANNUNCI LEGALI DELLA RELAZIONE DI STIMA DA PARTE DELL'U.T.E. - OMESSA PREVISIONE DELLA NOTIFICA AGLI ESPROPRIANDI - NON E' RESO DIFFICILE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - l. 11 ottobre 1971, n. 865, art. 19. - cst artt. 3, 24 e 113.
SENT. 226/85. EDILIZIA E URBANISTICA - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - PROCEDIMENTO - AVVISO DI DEPOSITO NEL FOGLIO ANNUNCI LEGALI DELLA RELAZIONE DI STIMA DA PARTE DELL'U.T.E. - OMESSA PREVISIONE DELLA NOTIFICA AGLI ESPROPRIANDI - NON E' RESO DIFFICILE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - l. 11 ottobre 1971, n. 865, art. 19. - cst artt. 3, 24 e 113.
Testo
Benche' la Corte, in varie occasioni, abbia colpito previsioni legislative che finivano col rendere estremamente difficile, o addirittura impossibile, l'esercizio tempestivo del diritto di difesa, non ha tuttavia vanificato, in proposito, il richiamo al principio vigilantibus iura succurrunt. Percio' dalla circostanza che l'art. 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 non prevede la notifica, ai proprietari e agli altri interessati al pagamento dell'indennita' - ai fini della decorrenza del termine per la opposizione - dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale, non puo' farsi discendere la violazione del diritto di difesa in quanto, tenuto conto delle notificazioni agli espropriandi degli atti essenziali della procedura previste dagli artt. 10, 11 e 15, pretendere che tutti gli altri atti della stessa siano personalmente notificati, significherebbe andare oltre i limiti di una ragionevole tutela del diritto di difesa. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, in parte qua, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.). - S. nn. 14/1977, 141/1970, 110/1972, 151/1980.
Benche' la Corte, in varie occasioni, abbia colpito previsioni legislative che finivano col rendere estremamente difficile, o addirittura impossibile, l'esercizio tempestivo del diritto di difesa, non ha tuttavia vanificato, in proposito, il richiamo al principio vigilantibus iura succurrunt. Percio' dalla circostanza che l'art. 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 non prevede la notifica, ai proprietari e agli altri interessati al pagamento dell'indennita' - ai fini della decorrenza del termine per la opposizione - dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale, non puo' farsi discendere la violazione del diritto di difesa in quanto, tenuto conto delle notificazioni agli espropriandi degli atti essenziali della procedura previste dagli artt. 10, 11 e 15, pretendere che tutti gli altri atti della stessa siano personalmente notificati, significherebbe andare oltre i limiti di una ragionevole tutela del diritto di difesa. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, in parte qua, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.). - S. nn. 14/1977, 141/1970, 110/1972, 151/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte