Sentenza 227/1985 (ECLI:IT:COST:1985:227)
Massima numero 11073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11074


Titolo
SENT. 227/85 A. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE DOVUTO DALL'AFFITTUARIO - TERMINI PREVISTI PER LA RIPETIZIONE DI SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA - TRATTAMENTO DI FAVORE E DIFFERENZIATO RISPETTO ALLE IPOTESI DI RICHIESTA DI MAGGIOR CANONE SPETTANTE AL CONCEDENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 giugno 1962, n. 567, art. 8. - cst art. 3.

Testo
La disposizione dell'art. 8 legge 12 giugno 1962, n. 567 - secondo cui nei contratti agrari l'affittuario puo', entro un anno dalla cessazione del rapporto, ripetere la somma corrisposta in eccedenza alla misura del canone dovuto -, nel concedere un piu' ampio termine all'affittuario rispetto al concedente, non puo' considerarsi arbitraria ed irrazionale, trovando adeguata gisutificazione nel fatto che il legislatore ha considerato l'affittuario, con riguardo sia al sinallagma contrattuale sia alla realta' socio-economica, come parte piu' debole la quale, appunto perche' tale, puo' incontrare maggiore difficolta' per avvertire l'errore in cui e' incorsa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del detto articolo, sollevata per la differenza di trattamento fatta all'affittuario in rapporto al concedente, il quale ultimo puo' richiedere il maggior canone eventualmente spettantegli solo nel corso dell'esecuzione del contratto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte