Sentenza 227/1985 (ECLI:IT:COST:1985:227)
Massima numero 11074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/10/1985; Decisione del
11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11073
Titolo
SENT. 227/85 B. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE DOVUTO DALL'AFFITTUARIO-COLTIVATORE DIRETTO - RIPETIZIONE DI SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA AL MASSIMO TABELLARE - APPLICABILITA' DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE PRVISTI PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, CON DECORRENZA DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ANZICHE' DALLA DATA DI MATURAZIONE DEL DIRITTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28. - cst art. 3.
SENT. 227/85 B. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE DOVUTO DALL'AFFITTUARIO-COLTIVATORE DIRETTO - RIPETIZIONE DI SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA AL MASSIMO TABELLARE - APPLICABILITA' DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE PRVISTI PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, CON DECORRENZA DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ANZICHE' DALLA DATA DI MATURAZIONE DEL DIRITTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28. - cst art. 3.
Testo
E' vero che l'affittuario-coltivatore diretto e' titolare, al pari di ogni imprenditore, di poteri di organizzazione dei fattori produttivi, ma egli si avvicina pur sempre al prestatore d'opera in quanto, a differenza del concedente, trae l'utilita' dalla personale coltivazione del fondo, provvedendo al suo sostentamento attraverso l'esplicazione della propria energia lavorativa. Pertanto non puo' ritenersi irrazionale l'assimilazione, stabilita dal legislatore non gia' in linea generale, bensi' in una specifica e determinata ipotesi in cui, secondo una discrezionale valutazione politico-sociale, ha ritenuto di attribuire all'affittuario una tutela piu' efficace per ripetere la parte di canone indebitamente corrisposta al concedente, disponendo che per l'esercizio del relativo diritto si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato. Tutela che si completa con la statuizione riguardante la decorrenza di detta prescrizione, la cui disciplina non puo' del pari ritenersi irrazionale, in considerazione della precarieta' del rapporto, soggetto al tempo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, all'indeterminata proroga dei contratti agrari disposta dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e suscettibile di cessare in qualsiasi momento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge n. 11 del 1971, il quale, ribadendo il diritto dell'affittuario-coltivatore diretto di ripetere le somme corrisposte in eccedenza al massimo tabellare, dispone che per l'esercizio del diritto medesimo si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto). - Sulla prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato, v. S. nn. 63/1966; 143/1969; 174/1972 e numerose altre.
E' vero che l'affittuario-coltivatore diretto e' titolare, al pari di ogni imprenditore, di poteri di organizzazione dei fattori produttivi, ma egli si avvicina pur sempre al prestatore d'opera in quanto, a differenza del concedente, trae l'utilita' dalla personale coltivazione del fondo, provvedendo al suo sostentamento attraverso l'esplicazione della propria energia lavorativa. Pertanto non puo' ritenersi irrazionale l'assimilazione, stabilita dal legislatore non gia' in linea generale, bensi' in una specifica e determinata ipotesi in cui, secondo una discrezionale valutazione politico-sociale, ha ritenuto di attribuire all'affittuario una tutela piu' efficace per ripetere la parte di canone indebitamente corrisposta al concedente, disponendo che per l'esercizio del relativo diritto si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato. Tutela che si completa con la statuizione riguardante la decorrenza di detta prescrizione, la cui disciplina non puo' del pari ritenersi irrazionale, in considerazione della precarieta' del rapporto, soggetto al tempo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, all'indeterminata proroga dei contratti agrari disposta dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e suscettibile di cessare in qualsiasi momento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge n. 11 del 1971, il quale, ribadendo il diritto dell'affittuario-coltivatore diretto di ripetere le somme corrisposte in eccedenza al massimo tabellare, dispone che per l'esercizio del diritto medesimo si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto). - Sulla prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato, v. S. nn. 63/1966; 143/1969; 174/1972 e numerose altre.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte