Sentenza 229/1985 (ECLI:IT:COST:1985:229)
Massima numero 11076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 229/85. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - METODO DELL'ACCERTAMENTO CATASTALE PER I REDDITI DOMINICALI DEI TERRENI E PER I REDDITI AGRARI - IPOTESI DI INTERVENUTA CESSIONE DEL FONDO E DI VOLTURA CHIESTA, MA NON ESEGUITA - EFFETTI AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA' TRIBUTARIA SOLIDALE TRA PRECEDENTE POSSESSORE (ISCRITTO AL CATASTO) E NUOVO POSSESSORE DALLA DATA DEL TITOLO CHE SERVE DI BASE ALLA VOLTURA - ESECUTORIETA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DEL PRECEDENTE POSSESSORE - PREVISIONE DELLA RETRATTABILITA' DELL'ACCERTAMENTO CATASTALE MEDIANTE RUOLO CON ESCLUSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ANTICIPATA DEL CREDITO D'IMPOSTA - RIMEDIO DELLA RIVALSA IN IPOTESI DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOLTURA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - dpr 29 settembre 1973, n. 599, art. 6, comma primo. - cst artt. 3, 24, comma secondo, e 53, comma primo.

Testo
Perche' possa ritenersi che l'art. 6, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 - a norma del quale, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari soggetti ad ILOR, valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo annuale d'imposta - violi gli artt. 3, 24, comma secondo, e 53, comma primo, Cost., dovrebbe essere vero che il precedente possessore non possa in alcun modo, in alcuna sede, ad alcun effetto, liberarsi dalle situazioni sfavorevoli poste a suo carico dalla legge in connessione col metodo di accertamento catastale o porvi comunque rimedio. Senonche', l'art. 32, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione alla solidarieta' prevista dal primo comma dello stesso articolo, tra nuovo e vecchio possessore dell'immobile, stabilisce che, nel caso in cui la domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza "dispone", su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori, con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei possessori precedenti. In tal modo e' prevista la retrattabilita', in sede amministrativa e di gestione del ruolo, dell'accertamento catastale, con la esclusione della riscossione coattiva anticipata del credito d'imposta. Inoltre, non vi e' motivo di escludere che, almeno nel caso di intervenuta presentazione della domanda di voltura, la liberazione del precedente possessore dalle situazioni sfavorevoli poste a suo carico dalla legge in connessione col metodo di accertamento catastale possa essere fatta valere dall'interessato davanti al giudice in sede cognitoria. Soccorre, infine, il rimedio della rivalsa, certamente dato al precedente possessore, il quale, non avendo potuto avvalersi del mezzo di cui al citato art. 32, comma secondo, per mancata presentazione della domanda di voltura, abbia pagato l'imposta al fine di evitare l'escussione o sia stato escusso, rimedio, peraltro, non vanificato dalle condizioni limitative dello sgravio, perche' esse attengono alla fase di accertamento dell'imposta, cioe' di iscrizione nel ruolo e di gestione amministrativa di questo, e non si riflettono sull'azione di regresso se non nei limiti di imputabilita' del mancato ottenimento dello sgravio ai rispettivi comportamenti dei soggetti suindicati. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surrichiamati, e nei sensi di cui in motivazione - delle questioni di legittimita' costituzionale del suddetto art. 6, comma primo, in parte qua).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte