Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali - Mera modificazione dell'uso dell'unità immobiliare, senza opere edilizie - Sanzioni - Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, in caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi - Esclusione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 51, comma 6, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce la lett. b-bis) nell'art. 196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale disciplina le conseguenze sanzionatorie degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Non sussiste la violazione dell'art. 31 t.u. edilizia - invocato quale parametro interposto, che prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione - perché esso si riferisce soltanto a interventi che realizzano un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell'uso senza opere edilizie di un'unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione regionale impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 51  co. 6

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 196  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 31