Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali - Mera modificazione dell'uso dell'unità immobiliare, senza opere edilizie - Sanzioni - Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, in caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi - Esclusione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali - Mera modificazione dell'uso dell'unità immobiliare, senza opere edilizie - Sanzioni - Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, in caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi - Esclusione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 51, comma 6, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce la lett. b-bis) nell'art. 196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale disciplina le conseguenze sanzionatorie degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Non sussiste la violazione dell'art. 31 t.u. edilizia - invocato quale parametro interposto, che prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione - perché esso si riferisce soltanto a interventi che realizzano un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell'uso senza opere edilizie di un'unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione regionale impugnata.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 51, comma 6, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce la lett. b-bis) nell'art. 196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale disciplina le conseguenze sanzionatorie degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Non sussiste la violazione dell'art. 31 t.u. edilizia - invocato quale parametro interposto, che prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione - perché esso si riferisce soltanto a interventi che realizzano un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell'uso senza opere edilizie di un'unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione regionale impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 51
co. 6
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 196
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 31