Sentenza 230/1985 (ECLI:IT:COST:1985:230)
Massima numero 11077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 230/85. SUCCESSIONE EREDITARIA - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE DA PARTE DEL TESTATORE - RIUNIONE FITTIZIA, IMPUTAZIONE EX SE, COLLAZIONE RELATIVE A SOMME DI DENARO DONATE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DELL'APERTA SUCCESSIONE - PROSPETTATA NECESSITA' DI SCELTE LEGISLATIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cc artt. 556, 564 e 751. - cst art. 3.

Testo
Nel decidere le questioni di legittimita' costituzionale ad essa sottoposte non e' consentito alla Corte operare scelte nell'ambito di soluzioni "astrattamente possibili", ne' valutare la congruita' di un ventaglio di soluzioni da indicare al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 556 e 564, comma secondo, del codice civile, per la parte in cui richiamano l'art. 751 stesso codice, e dello stesso art. 751, a norma dei quali la riunione fittizia, l'imputazione ex se e la collazione relative a somme di danaro debbono essere compiute in base al valore nominale delle somme medesime al momento della successione, sollevata in base al dichiarato presupposto di una necessita' di scelta, in sede legislativa, tra diverse possibili soluzioni). - S. nn. 214/1983, 232/1984, 135/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte