Sentenza 231/1985 (ECLI:IT:COST:1985:231)
Massima numero 11078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 231/85. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PUBBLICITA' COMMERCIALE - REGOLAMENTAZIONE - IMPRESE ESERCENTI IMPIANTI RIPETITORI DI PROGRAMMI ESTERI - DIVIETO DI DIFFONDERE MESSAGGI PUBBLICITARI - ASSOLUTEZZA DEL DIVIETO SPROPORZIONATA PER ECCESSO RISPETTO ALLE NECESSITA' DI GARANZIA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - l 14 aprile 1975, n. 103, artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma. - cst art. 41.

Testo
La (ri)trasmissione dei messaggi pubblicitari commerciali rientra fra le attivita' delle imprese di ripetizione, in territorio nazionale, di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, e come tale e' assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 Cost., ed e' assoggettabile alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo comma, fra le quali rientrano le limitazioni quantitative in ordine ai tempi delle trasmissioni pubblicitarie con il mezzo radiotelevisivo avendo esse lo scopo di garantire il pluralismo dell'informazione dal momento che l'apporto rappresentato dagli introiti pubblicitari e' considerato a cio' indispensabile. Tuttavia, posto che il fine di utilita' generale perseguito dal legislatore consiste, nella fattispecie in esame, nel non inaridire una tradizionale fonte di finanziamento della stampa e degli altri mezzi di informazione, cosi' da garantire, attraverso una ripartizione tra di essi di questa medesima fonte, il massimo pluralismo nel settore, il divieto assoluto di trasmettere i messaggi pubblicitari imposto dagli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, ultima parte, della l. 14 aprile 1975, n. 103 ai soli titolari di impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, appare mezzo incongruo e sproporzionato per eccesso rispetto al suddetto scopo. Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 41, secondo comma, Cost., degli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, della l. 14 aprile 1975, n. 103. - S. nn. 225 e 226/1974 e 202/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte