Sentenza 233/1985 (ECLI:IT:COST:1985:233)
Massima numero 11080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
11/10/1985; Decisione del
11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 233/85. IMPOSTA DI PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI NEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE E ADIBITI ALLA VENDITA DI PRODOTTI AL DETTAGLIO - ESENZIONE DAL TRIBUTO - ECCETTUAZIONI RIFERITE AD AFFISSIONI CHE SUPERINO UNA DETERMINATA SUPERFICIE - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - dpr 26 ottobre 1972, n. 639, art. 20, n. 1. - cst art. 77, primo comma.
SENT. 233/85. IMPOSTA DI PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI NEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE E ADIBITI ALLA VENDITA DI PRODOTTI AL DETTAGLIO - ESENZIONE DAL TRIBUTO - ECCETTUAZIONI RIFERITE AD AFFISSIONI CHE SUPERINO UNA DETERMINATA SUPERFICIE - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - dpr 26 ottobre 1972, n. 639, art. 20, n. 1. - cst art. 77, primo comma.
Testo
L'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, il quale esenta dall'imposta di pubblicita' "i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali purche' si riferiscano all'attivita' in essi esercitata e non superino nel complesso la superficie di mezzo metro quadrato", e' conforme al disposto della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non potendo sostenersi che l'art. 12, secondo comma, n. 1, della legge delegante, prevedendo l'istituzione di una imposta comunale sulla pubblicita' sostitutiva delle tasse sulle insegne, e seguendo i criteri della l. 5 luglio 1961, n. 641, abbia del tutto escluso dall'imposta "i locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio". L'interpretazione sistematica dell'art. 12 della legge delegante e della l. 5 luglio 1961, n. 641 induce percio' ad escludere il denunciato eccesso di delega.(Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, n. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.).
L'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, il quale esenta dall'imposta di pubblicita' "i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali purche' si riferiscano all'attivita' in essi esercitata e non superino nel complesso la superficie di mezzo metro quadrato", e' conforme al disposto della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non potendo sostenersi che l'art. 12, secondo comma, n. 1, della legge delegante, prevedendo l'istituzione di una imposta comunale sulla pubblicita' sostitutiva delle tasse sulle insegne, e seguendo i criteri della l. 5 luglio 1961, n. 641, abbia del tutto escluso dall'imposta "i locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio". L'interpretazione sistematica dell'art. 12 della legge delegante e della l. 5 luglio 1961, n. 641 induce percio' ad escludere il denunciato eccesso di delega.(Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, n. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte