Sentenza 234/1985 (ECLI:IT:COST:1985:234)
Massima numero 11081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
11/10/1985; Decisione del
11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11082
Titolo
SENT. 234/85 A. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AREE DESTINATE A PROGRAMMI COSTRUTTIVI - DELIBERA COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE STABILITO, INVECE, DALLA NORMATIVA SUI PIANI DI ZONA - ASSERITA PRETERMISSIONE DELLA FACOLTA' DA PARTE DEGLI INTERESSATI DI PRESENTARE OPPOSIZIONI ED OSSERVAZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DELLE GARANZIE A TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDAEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51. - cst artt. 3, 42, comma secondo, e 97, comma primo.
SENT. 234/85 A. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AREE DESTINATE A PROGRAMMI COSTRUTTIVI - DELIBERA COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE STABILITO, INVECE, DALLA NORMATIVA SUI PIANI DI ZONA - ASSERITA PRETERMISSIONE DELLA FACOLTA' DA PARTE DEGLI INTERESSATI DI PRESENTARE OPPOSIZIONI ED OSSERVAZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DELLE GARANZIE A TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDAEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51. - cst artt. 3, 42, comma secondo, e 97, comma primo.
Testo
La diversita' degli strumenti urbanistici ai quali si applicano le differenti discipline di cui agli artt. 51 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1941, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionale), e 6 legge 18 aprile 1962, n. 167 (concernente i piani di zona per l'edilizia economica e popolare), le rende non comparabili ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, cosicche' la differente disciplina dettata dall'art. 51 della legge n. 865 del 1971, rispetto a quella dell'art. 6 della legge n. 167 del 1962, e' giustificata dal fatto che si riferisce a piani edilizi di minori dimensioni e di piu' rapida realizzazione, senza comportare - a fronte dell'esigenza pubblica di semplificazione ed accelerazione delle procedure attuative dei programmi - irragionevoli e rilevanti sacrifici degli interessi privati, che possano integrare violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost.. Quanto al profilo riguardante il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, deve ritenersi che l'art. 97, primo comma, Cost. si prefigge la predisposizione di strutture e moduli di organizzazione volti ad assicurare un'ottimale funzionalita'. Ma da esso non e' desumibile l'obbligo per il legislatore di apprestare procedimenti che prevedano necessariamente, in ogni fase, la partecipazione dei soggetti privati, non potendosi ritenere costituzionalizzato il cosiddetto principio del "giusto procedimento". (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 51, nella parte in cui non prevede la pubblicazione degli atti di adozione della delibera comunale di localizzazione di aree destinate a programmi costruttivi, al fine di consentire la presentazione di opposizioni da parte di soggetti interessati, cosi' come previsto, per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dall'art. 6 della legge n. 167 del 1962. - S. n. 23/1978, in cui e' conclamata una sostanziale ed essenziale diversita', con evidente impossibilita' di confronto sulla identita', tra i contenuti e gli scopi delle strumentazioni edilizie di piu' vaste dimensioni e - per contro - la realizzazione di quelle microincidenze sul territorio, risultanti di componenti valutative, d'ordine sociale ed economico, di piu' lieve intensita' e di minore rilevanza.
La diversita' degli strumenti urbanistici ai quali si applicano le differenti discipline di cui agli artt. 51 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1941, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionale), e 6 legge 18 aprile 1962, n. 167 (concernente i piani di zona per l'edilizia economica e popolare), le rende non comparabili ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, cosicche' la differente disciplina dettata dall'art. 51 della legge n. 865 del 1971, rispetto a quella dell'art. 6 della legge n. 167 del 1962, e' giustificata dal fatto che si riferisce a piani edilizi di minori dimensioni e di piu' rapida realizzazione, senza comportare - a fronte dell'esigenza pubblica di semplificazione ed accelerazione delle procedure attuative dei programmi - irragionevoli e rilevanti sacrifici degli interessi privati, che possano integrare violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost.. Quanto al profilo riguardante il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, deve ritenersi che l'art. 97, primo comma, Cost. si prefigge la predisposizione di strutture e moduli di organizzazione volti ad assicurare un'ottimale funzionalita'. Ma da esso non e' desumibile l'obbligo per il legislatore di apprestare procedimenti che prevedano necessariamente, in ogni fase, la partecipazione dei soggetti privati, non potendosi ritenere costituzionalizzato il cosiddetto principio del "giusto procedimento". (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 51, nella parte in cui non prevede la pubblicazione degli atti di adozione della delibera comunale di localizzazione di aree destinate a programmi costruttivi, al fine di consentire la presentazione di opposizioni da parte di soggetti interessati, cosi' come previsto, per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dall'art. 6 della legge n. 167 del 1962. - S. n. 23/1978, in cui e' conclamata una sostanziale ed essenziale diversita', con evidente impossibilita' di confronto sulla identita', tra i contenuti e gli scopi delle strumentazioni edilizie di piu' vaste dimensioni e - per contro - la realizzazione di quelle microincidenze sul territorio, risultanti di componenti valutative, d'ordine sociale ed economico, di piu' lieve intensita' e di minore rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte