Sentenza 234/1985 (ECLI:IT:COST:1985:234)
Massima numero 11082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11081


Titolo
SENT. 234/85 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' - COSTITUZIONE, ART. 97, COMMA PRIMO - CONTENUTO - DIRETTIVA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE PUBBLICHE ATTIVITA' - FINALITA' - PREDISPOSIZIONE OTTIMALE DI STRUTTURE E MODULI DI ORGANIZZAZIONE - ADOZIONE DI ULTERIORI CANONI DI GARANZIA (C.D. PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE) - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO" - NON PUO' CONSIDERARSI COSTITUZIONALIZZATO.

Testo
L'art. 97, primo comma, Cost. si prefigge - nella direttiva costituzionale per la regolamentazione delle pubbliche attivita', obiettivate a conseguire buon andamento ed imparzialita' - la predisposizione di strutture e di moduli di organizzazione, volti ad assicurare attraverso di essa un'ottimale funzionalita'. Ma dal disposto di detta norma - pur se non e' da escludere che il legislatore ordinario possa indirizzarsi anche verso altri (e in aggiunta) canoni di garanzia, oltre quello della organizzazione la piu' corretta possibile, fra cui la cosiddetta procedimentalizzazione dell'amministrazione giusta modelli contenziosi o paracontenziosi - non e' desumibile l'obbligo per il legislatore di apprestare procedimenti che prevedano necessariamente, in ogni fase, la partecipazione dei soggetti privati, non potendosi ritenere costituzionalizzato il principio del "giusto procedimento".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte